CITTADINI STRANIERI - Comunicazione Commissione europea 2 luglio 2009, COM (2009) 313

Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare...

La finalità della presente (news) ed il particolare interesse per l’ufficiale d’anagrafe consigliano di riassumere – sommariamente – le linee guida elaborate in relazione al punto a).Il testo completo, riprodotto nella prassi, è tratto da: www.servizidemografici.interno.it

A)Familiari e altri beneficiari

-Coniuge

1)”ai fini dell’applicazione della direttiva devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente”, a prescindere dal luogo di celebrazione; “i matrimoni forzati in cui uno o entrambi i coniugi sono fatti sposare senza il loro consenso o contro la loro volontà, non sono tutelati dal diritto internazionale o comunitario”; “i matrimoni forzati devono essere distinti sia dai matrimoni combinati, dove entrambi acconsentono pienamente e liberamente al matrimonio anche se un terzo ha un ruolo guida nella scelta del partner sia dai matrimoni di convenienza”, come definiti dal considerando (28) della Direttiva e analizzati – dalla Commissione – al punto 4.2;
2)”gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere i matrimoni poligami, contratti legalmente in un paese terzo”; questo, peraltro, “non pregiudica l’obbligo di tener conto del superiore interesse dei figli nati da tali matrimoni”.

-Partner

1)“il partner con cui un cittadino dell’Unione abbia una relazione de facto stabile e debitamente comprovata rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3, par. 2 lett. b)”, della Direttiva; la prova della stabilità della relazione può essere fornita con ogni mezzo.

-Familiari in linea diretta

1)non sussiste alcuna restrizione rispetto al grado di parentela;
2)“gli Stati membri devono agire sempre nel superiore interesse del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989”;
3)“fatte salve le questioni relative al riconoscimento delle decisioni delle autorità nazionali, la nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive … o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente”;
4)“i bambini in affidamento e i genitori affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti conferiti dalla direttiva in funzione della solidità del legame instaurato nel caso particolare”.

-Altri familiari a carico

1)“l’articolo 3, par. 2, lettera a), della Direttiva non stabilisce alcuna restrizione rispetto al grado di parentela quando fa riferimento ad altri familiari”;
2)la qualità di familiare a carico deriva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, “da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale al familiare è fornito dal cittadino dell’Unione europea o dal suo coniuge/partner”; “per definire se i familiari sono a carico occorre valutare caso per caso se essi, tenuto conto della loro situazione finanziaria e sociale, hanno bisogno di un sostegno materiale per soddisfare le esigenze primarie nel paese d’origine o nel paese da cui sono giunti quando hanno chiesto il ricongiungimento con il cittadino della Unione …”; “i familiari a carico sono tenuti a presentare prove documentali del loro status” e tali prove “possono essere prodotte con qualsiasi mezzo appropriato”;
3)”in conformità all’articolo 3, par. 2, della Direttiva, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità nella determinazione dei criteri per decidere se accordare i diritti previsti dalla direttiva ad “altri familiari a carico”. Gli Stati membri, tuttavia, non hanno una libertà illimitata in tale ambito; al fine di mantenere l’unità della famiglia in senso lato, la legislazione nazionale deve prevedere un esame attento della situazione personale dei richiedenti, tenendo conto dei rapporti con il cittadino dell’Unione o di eventuali altre circostanze, come la dipendenza finanziaria o fisica, così come previsto dal considerando 6”.

B)Ingresso e soggiorno dei familiari di un Paese terzo

-Visti d’ingresso

1)“come previsto all’articolo 5, par. 2, della Direttiva, gli Stati membri possono prescrivere il possesso di un visto di ingresso per i familiari di un paese terzo che si spostano insieme ad un cittadino dell’Unione o che lo raggiungono”; nell’affermativa, i familiari di un Paese terzo “devono ricevere quanto prima e con procedura accelerata un visto di ingresso gratuito di breve durata”: non si considerano “ragionevoli i ritardi superiori a quattro settimane”; ai fini del rilascio del visto, “gli Stati membri possono richiedere soltanto l’esibizione di un passaporto valido e la prova del legame familiare (nonché, se del caso, della condizione di familiare a carico, di seri motivi di salute, della stabilità della relazione)”;
2)la titolarità della carta di soggiorno, compresa quella “rilasciata da altri Stati membri”, esonera il familiare “dall’obbligo del visto, se viaggia insieme al cittadino dell’Unione o se lo raggiunge nello Stato membro ospitante”;

-Carta di soggiorno

1)ai sensi dell’art. 10, par. 1, della Direttiva, il diritto di soggiorno dei familiari di un paese terzo è comprovato dal rilascio di un documento denominato Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione; “il nome della carta di soggiorno non deve discostarsi dalla formulazione prescritta nella direttiva, in quanto denominazioni diverse renderebbero materialmente impossibile, negli altri Stati membri, riconoscere il documento come titolo che esonera dall’obbligo del visto”;
2)la carta di soggiorno deve essere rilasciata entro sei mesi dalla data della domanda; “il termine deve essere interpretato alla luce dell’articolo 10 del trattato CE e il periodo massimo di sei mesi è giustificato solo se l’esame della domanda implica considerazioni di ordine pubblico”;
3)l’elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda, come specificato dall’art. 10, par. 2, della Direttiva, “è esaustivo”; non possono, pertanto, “essere richiesti documenti supplementari”.

C)Soggiorno dei cittadini dell’Unione per un periodo superiore a tre mesi

1)“i cittadini hanno diritto a soggiornare in uno Stato membro ospitante se sono ivi economicamente attivi. Gli studenti e i cittadini economicamente inattivi devono disporre di risorse sufficienti per se stessi e per i loro familiari affinché non diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno e devono avere una assicurazione sanitaria contro tutti i rischi”;
2)“l’ elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda di carta di soggiorno è esaustivo. Non possono essere richiesti documenti supplementari”.

-Risorse sufficienti

1)“la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione finché i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante”. Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo. I cittadini dell’Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima”;
2)“l’articolo 8, par. 4, della Direttiva vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle “risorse sufficienti”, al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato”;
3)“devono essere accettate le risorse elargite da terzi”;
4)“le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato”;
5)“la prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni”;
6)“le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse”;
7)“per valutare se un individuo, le cui risorse non possono più essere considerate sufficienti e che ha ricevuto il sussidio sociale minimo, è o è diventato un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante, le autorità nazionali effettuano un test di proporzionalità. A tal fine, gli Stati membri possono elaborare un indicatore basato su un sistema a punti. Il considerando (16) della Direttiva fornisce tre serie di criteri”: durata, situazione personale e importo. “Il mero fatto di aver ricevuto dei sussidi di assistenza sociale non può essere considerato rilevante per stabilire se l’interessato costituisca o meno un onere per l’assistenza sociale”.

-Assicurazione sanitaria

1)“in linea di principio, è accettabile qualsiasi copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità”;
2)“i pensionati soddisfano il requisito della completa copertura assicurativa contro le malattie se hanno diritto alle cure sanitarie per conto dello Stato membro che eroga la pensione”;
3)“la Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell’Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati”.

Comunicazione Commissione europea 2 luglio 2009, COM/2009/313

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