CITTADINI STRANIERI - Rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato per attesa occupazione

E’ legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno – originariamente rilasciato per attesa occupazione – fondato sulla mancata dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa, qualora lo straniero si sia limitato a comprovare l’avviamento di un’attività commerciale successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno, posto che tale elemento da un lato, non è in grado di provare neppure per il futuro la produzione certa e sufficiente di un reddito lecito idoneo a costituire i mezzi di sostentamento nel territorio dello Stato, e dall’altro, costituisce la certezza che durante l’anno di precedente vigenza del permesso scaduto, lo straniero non aveva prodotto alcun reddito o, comunque, esercitato alcuna attività lavorativa

>>  Consiglio di Stato, VI, 17 marzo 2009, n. 1573

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