PERSONALE - Smart working: il 30 aprile la scadenza per la disciplina d’emergenza

Gli Enti dovranno attuare le disposizioni della legge n. 124/2015, che impone la stipula di accordi individuali

In arrivo il nuovo provvedimento che definirà la proroga, o la scadenza, del lavoro agile emergenziale, ovvero in deroga all’accordo individuale e agli obblighi informativi, sancito dall’articolo 87 del d.l. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia) e dipendente dalla vigenza dello stato di emergenza sanitaria. In linea di massima, qualora si verificasse un’ulteriore estensione di quest’ultima, a norma di legge anche lo smart working emergenziale dovrebbe perdurare, posto che un apposito decreto potrebbe anticiparne la scadenza.

La disciplina

La disposizione che forse più di tutte ha dato forma e contenuti all’attuale configurazione del lavoro agile è l’articolo 263 del decreto Rilancio, in base al quale il 50 per cento del personale impiegato in attività “smartizzabili” deve svolgere le proprie mansioni da remoto. Tale normativa non risente in alcun modo della durata dell’emergenza sanitaria, essendo piuttosto dipendente dai termini stabiliti da molteplici provvedimenti: allo stato attuale, la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha spostato la scadenza al 30 aprile, in linea quindi non solo con lo stato emergenziale ma anche con il contenuto del decreto ministeriale del 19 ottobre 2020. Ad ogni modo, in ipotesi di sopravvenuta inefficacia del citato articolo 263, interverrebbe la previsione della legge n. 124/2015, che individua, per l’accesso al lavoro agile, la percentuale del 60% dei dipendenti per gli Enti che hanno già adottato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile; gli uffici in ritardo, al contrario, potranno destinare al lavoro agile solo il 30% dei lavoratori richiedenti.

I lavoratori cd. fragili

Una volta rientrato lo stato di necessità, i datori di lavoro dovranno attuare la disciplina dettata a suo tempo in tema di smart working dalla legge n. 81/2017, predisponendo gli ormai famigerati accordi individuali e i necessari obblighi informativi. Altra questione per la quale è previsto a breve un intervento legislativo è il regime di lavoro agile cui sono demandati i lavoratori cd. fragili. Al riguardo il decreto Sostegni sembra prevedere una possibilità di proroga addirittura fino al 30 giugno: difatti, la tutela della sorveglianza precauzionale di tale categoria è stata posticipata a tale data. Occorrerà dunque nel prossimo futuro coordinare l’attuazione degli accordi individuali con la doverosa tutela da assicurare a tali soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *