ANAGRAFE - IL CASO – Irreperibilità e Covid

E' consigliato per l’ufficiale d’anagrafe “congelare” i procedimenti di cancellazione per irreperibilità aperti sia prima che dopo l’avvento dell’emergenza sanitaria?

Alla luce delle proroghe dei termini di conclusione dei procedimenti sancite dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 103 e dal d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020, delle numerose aperture/chiusure regionali limitanti la circolazione delle persone legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e dei conseguenti casi di “domiciliazioni” delle persone presso altri Comuni, si chiede se è consigliato per l’ufficiale d’anagrafe “congelare” i procedimenti di cancellazione per irreperibilità aperti sia prima che dopo l’avvento dell’emergenza sanitaria. E se sì, fino a quando? In caso contrario invece, in che modo l’ufficiale d’anagrafe deve conteggiare il “canonico anno”? Posto che risulta chiaro che non deve essere computato nell’anno il periodo che va dal 23/02/2020 al 15/05/2020 come sancito dai decreti predetti, tutte le chiusure successive (che ancora ad oggi nella maggior parte delle regioni permangono) incidono in qualche modo nel conteggio? E se sì, in che modo?

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