ANAGRAFE - Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità in seguito ad un unico accesso presso l’abitazioneVa dichiarata l’illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità in seguito ad un unico accesso presso l’abitazione, in quanto viziato da una istruttoria superficiale ed incompleta. Infatti, ai sensi degli artt. 15 e 19 del regolamento anagrafico bisogna recarsi più di una volta sul luogo eletto quale propria residenza ed eventualmente chiedere notizie ai vicini.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, 8 LUGLIO 2021, N. 4686
Ti consigliamo:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Leggendo la sentenza, sembra invece che sia il TAR ad essere superficiale. Scrive il TAR. “Ai sensi degli artt. 15 e 19 del regolamento anagrafico bisogna recarsi più di una volta sul luogo eletto quale propria residenza ed eventualmente chiedere notizie ai vicini. Altresì verificare presso l’ufficio anagrafe eventuali variazioni anagrafiche.”
Ma che regolamento anagrafico hanno letto? In realtà la cancellazione per irreperibilità è normata dall’art. 11 lettera c), che per inciso consente per i cittadini stranieri la cancellazione per irreperibilità accertata sic et simpliciter, diversa da quella ordinaria con gli accertamenti intervallati di cui alla sentenza. Mah…