Un albero per ogni nuovo nato … anche adottato: Nuova legislazione sugli spazi verdi urbani

Un albero per ogni nuovo nato … anche adottato: Nuova legislazione sugli spazi verdi urbani

Qualcuno, forse, ricorda, la L. 29/1/1992, n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, che, inizialmente, aveva comportato incertezze operative, almeno fino a che non sia intervenuta, con saggezza, la circolare del MIN, MI.A.C.E.L. n. 19 del 3/11/1992, che ha semplificato le incombenze dell’U.d.A., limitate alla trasmissione, semestrale, (gen./lug.) dei modd. AP/1 all’ufficio comunale competente per la manutenzione forestale, con successiva annotazione su questo dell’avvenuta messa a dimora di essenze vegetali, e restituzione di tali modd. AP/1 all’U.d.A., che li conserva, in ordine per anno, …. in attesa di ulteriori disposizioni a seguito della modifica del testo legislativo che provvederà l’annotazione della scheda anagrafica individuale Mod. AP/5 (disposizioni che avrebbero dovuto essere emanate entro 90 giorni, ma che non sono mai state emanate: in fondo sono passati solo 21 anni, che sono di fronte all’eternità?).

Ora, con la L. 14/1/2013, n. in vigore dal 15/2/2013, si istituisce la Giornata nazionale degli alberi per il 21/11 (che quanti hanno una certa età ricorda si celebrasse al 21/4/) e (art. 2) si modifica la L. 29/1/1992, n. 113 prevedendo che gli obblighi di messa a dimora di un albero in ragione di ogni neo-nato si applichino ai comuni con oltre 15.000 abitanti, messa a dimora da effettuare entro 6 mesi (erano 12), ma estendendo tale obbligo, oltre che per i neo-nati, anche ai minori adottati (per cui, nei casi di adozione di minore nato in Italia, questo ultimo avrebbe 2 alberi (uno pe ril fatto di essere nato, l’altro per il fatto di essere stato adottato). Se il testo originario dell’art. 1, 2 L. 29/1/1992, n. 113 prevedeva che l’U.d.A. “registrasse” …. sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato, ora esso è stato modificato nel senso di prescrivere che l’ufficio Anagrafico comunale fornisce (entro il termine previsto per la messa a dimora, oltretutto differibile …)) informazioni dettagliate circa la tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica (si sta pensando all’ipotesi in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa da medico/ostetrica o da procuratore speciale, in cui tale informazione andrebbe data a tali persone … ma soprattutto data dall’U.d.A., non dall’USC …. Ma ce n’è anche per il sindaco che – 2 mesi prima della scadenza naturale del mandato – deve rendere noto il “bilancio arboreo” del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza (e, nel caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l’autorità subentrata (vice-sindaco, commissario prefettizio) provvede alla pubblicazione del “bilancio arboreo” …).

Ma si veda anche, sotto il profilo dell’informazione, anche l’art. 6, 7 L. 14/1/2013, n. 10. Inoltre, entro 1 anno, ciascun comune deve censire e classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. Il tutto pressoché no cost, anche se le maggiori (….) entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal d.P.R. 6/6/ 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo.

Tra l’altro, sugli alberi monumentali o di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (per cui si sanziona l’abbattimento o il danneggiamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 €, salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del C.F.S.) potrebbero doversi farvi rientrare anche i … cipressi dei cimiteri.

Vedi:
Legge 14/1/2013 n. 10 (G.U. 1/2/2013 n. 27)
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

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