Elezioni degli organi dei comuni. Quando “scompaiono” le schede, nonché voto assistito

Elezioni degli organi dei comuni. Quando “scompaiono” le schede, nonché voto assistito

Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 297 del 19/1/2013 ha dovuto occuparsi della validità delle operazioni di voto, in una situazione in cui vi era stata la “scomparsa” di alcune schede votate, dove, applicandosi, nella sostanza, il c.d. “principio di resistenza”, ha ritenuto che, in difetto di eventuali indizi di inquinamento del voto municipale, che non sono rinvenibili nel caso concreto, la scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie; 2, di cui lo stesso verbale della seziona dà atto), essendo certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue – per quanto non commendevoli – distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco (nello stesso ordine di idee v. già Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829).
Il principio generale, in materia elettorale, è invero quello che, poiché il relativo procedimento è preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (e non va dimenticata la rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto, ai sensi dell’art. 48 Cost.), è da ritenere che producano un effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, o comunque attentino concretamente alle garanzie di legge.
In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (v. ad es. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti “potrebbero” essere state utilizzate per “voti di scambio”.
Con la stessa pronuncia, è stata affrontata, altresì una questione, un po’ più delicata, quella circa il voto assistito e le sue condizioni, inclusa la relazione tra i poteri del presidente di seggio e la certificazione medica circa la situazione di invalidità, ritenendo che, dopo la modifica apportata dall’art. 9 L. 11/8/1991, n. 271, stabilendo l’art. 41 d.P.R.16/5/1960, n. 570, ormai, che i certificati medici devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, la certificazione di ammissione al voto assistito ha acquisito con ciò una certezza privilegiata non solo per la natura dell’infermità, ma anche in ordine alla sua specifica capacità invalidante.
Donde la conseguenza che l’attitudine dell’infermità ad impedire l’autonoma manifestazione del voto può essere apprezzata, in via di principio, unicamente dal funzionario medico designato, che dell’attestazione dell’esistenza dell’impedimento si assume la piena responsabilità giuridica.
Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto di regola ad effettuare alcuna “prova empirica”, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla legge ad altro organo pubblico (indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche), la cui certificazione è vincolante per il seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale impedimento, in concreto, all’espressione materiale del voto.

Vedi il testo della sentenza:
Consiglio di Stato sez. V 19/1/2013 n. 297
1. Enti locali – Elezioni comunali – Operazioni elettorali – Scomparsa di un numero limitato di schede elettorali – Causa di invalidità ex se delle operazioni – Esclusione
2. Enti locali – Elezioni comunali – Voto assistito – Certificazione medica attestante l’infermità fisica – Potere del presidente del seggio elettorale di effettuare “prove empiriche” – Esclusione


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