Imposta di bollo ed assolvimento in modo virtuale: prorogato il termine per la dichiarazione annuale (ma non per tutti)

Imposta di bollo ed assolvimento in modo virtuale: prorogato il termine per la dichiarazione annuale (ma non per tutti)

Dopo le modifiche all’art. 13 Tabella (allegato B)) dPR 26/10/1972, n. 642 da parte del D.L. 6/12/2011, n. 201, convert. in L. 22/12/2011, n. 214, con il d.P.C.M. 21/1/2013 il termine di presentazione della dichiarazione, per il 2012, degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, è prorogato al 31/3/2013.
La proroga riguarda Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni, soggetti tenuti a versare, al 16/4 di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 70% dell’imposta provvisoriamente liquidata e, in sede di liquidazione definitiva, si applica (dal 1/3/2013) la prevista maggiorazione sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l’armo 2012.
Per il 1° bimestre 2013, è previsto il versamento dell’importo corrispondente alla rata dell’imposta riferibile al 1° bimestre 2012 o, in mancanza, pari ad 1/6 dell’imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l’anno.

Vedi:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/1/2013 (G.U. 31/1/2013 n. 26)
Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, finalizzata al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale

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