Niente green pass per gli utenti

Fonte: Italia Oggi - 08/10/2021

Negli uffici pubblici obbligatorio per tutti il green pass, ma non per gli utenti. La bozza delle Linee Guida che Palazzo Vidoni adotterà per attuare le disposizioni del d.l. 127/2021 chiarisce l’estensione dell’obbligo del certificato. Dovranno possederlo ed esibirlo a richiesta, ovviamente, in primo luogo i dipendenti del datore di lavoro pubblico. Il quale, tuttavia, non potrà limitarsi a verificare la validità del green pass solo nei confronti dei propri dipendenti, perché chiamato a controllare anche una vasta serie di altri soggetti.
L’articolo 9-quinquies, comma 2, del d.l. 52/2021, convertito in legge 87/2021, come introdotto dal d.l. 127/2021, prevede che la certificazione verde sia obbligatoria anche per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».
La bozza di Linee Guida messe a punto dal ministro Renato Brunetta prova a chiarire meglio questa definizione, ampliandola a tutti i «visitatori», ed alle «autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali»: la condizione è che visitatori o componenti degli organi di governo si rechino nelle sedi di lavoro della p.a. «per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro».
Seguono gli esempi di soggetti che frequentemente hanno accesso ai locali delle p.a.: i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione; i dipendenti di imprese che hanno in appalto opere di manutenzione; gli addetti a manutenzione e rifornimento dei distributori automatici di alimenti e bevande; consulenti e collaboratori; docenti e frequentatori di corsi di formazione. Ciascuna amministrazione potrà ulteriormente estendere l’elenco: per esempio, i centri per l’impiego applicheranno le regole sul green pass ai navigator. E i dipendenti comandati, o distaccati, o in missione presso altri enti o sedi diverse da quelle di appartenenza saranno tenuti a possedere ed esibire il documento.
Gli obblighi relativi alla certificazione non varranno, invece, per gli utenti. Anche in questo caso la bozza delle Linee Guida prova a fornire una definizione: si tratta delle persone che accedono ad un ufficio pubblico per ricevere l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. Ad esempio, quindi, una persona che acceda per ottenere il rilascio di una documentazione alla quale abbia chiesto di accedere ai sensi della legge 241/1990 è da considerare «utente»; quella stessa persona, invece, se si reca nell’ufficio perché convocata per una riunione di lavoro, vi accederebbe non come utente, ma per esercitare il proprio lavoro e, quindi, soggetto a verifica.
I dipendenti non potranno aggirare gli obblighi, pretendendo il collocamento in lavoro agile. Sul punto la bozza delle Linee Guida è tranciante: «non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione». La bozza non fa cenno ad un problema operativo, indirettamente posto dal d.l. 127/2021, che pone non solo l’obbligo di esibire il green pass, ma anche di possederlo: una richiesta di ferie motivata col mancato possesso del certificato. Sul punto, rileva l’articolo 9-quinquies, comma 6, del d.l. 52/2021, secondo il quale qualora un dipendente: «comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione» con conseguente divieto di percepire la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. Una richiesta di ferie connessa per mancanza di green pass potrebbe essere considerata equivalente alla comunicazione della mancanza del green pass.

 

Luigi Oliveri

Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl

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