STRANIERI - Falso certificato di residenza e revoca del permesso di soggiorno

Inammissibilità della domanda

È legittima la revoca del titolo di soggiorno allo straniero che l’ha ottenuto presentando un falso certificato di residenza anche se l’interessato disponeva effettivamente di un alloggio e nonostante il fatto che il requisito dell’idonea situazione abitativa non richieda necessariamente la presentazione di tale certificato. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. n. 286/1998, “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”, non potendosi imputare alla PA l’onere di verificarne la sussistenza attingendo ad altre fonti conoscitive alternative (come i contratti di lavoro stipulati dall’interessato), in forza del carattere dirimente e non emendabile della condotta falsificatrice.

>> CONSIGLIO DI STATO, 7 OTTOBRE 2021, N. 6700

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