Figlio legittimo dichiarato quale figlio naturale: pena accessoria della decadenza dalla potestà. Ora in vista l’estensione alla soppressione di stato, conseguente all’omessa dichiarazione di nascita. (2) Nuova pronuncia, della Corte Costituzionale, in un caso di tardiva dichiarazione di nascita

Figlio legittimo dichiarato quale figlio naturale: pena accessoria della decadenza dalla potestà. Ora in vista l’estensione alla soppressione di stato, conseguente all’omessa dichiarazione di nascita. (2) Nuova pronuncia, della Corte Costituzionale, in un caso di tardiva dichiarazione di nascita

La Corte Costituzionale, con sent. n. 31 del 23/2/2012, aveva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 C.P., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’art. 567, 2 C.P., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Un pronuncia, sostanzialmente nel medesimo senso, si ha con la sent. n. 7 del 16-23-1-2013 della Corte Costituzionale in relazione al reato di soppressione di stato, conseguente all’omessa dichiarazione di nascita (anche si ha fatto seguito un tardiva (dopo oltre 4 anni; ma si ricordano casi in cui una nascita, avvenuta nel 1936, sia intervenuta nel 1957, cioè al raggiungimento dell’allora maggiore età …. ) dichiarazione di nascita, considerando il giudice delle leggi anche la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25/1/1996, ed il contrasto con l’”automaticità” della sanzione accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale.

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