PERSONALE - Progressioni orizzontali a rischio in mancanza del Green Pass

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha risposto a un quesito in materia nell’ambito dell’iniziativa "Green Pass e ritorno in ufficio, le FAQ per la Pubblica Amministrazione"

Il Dipartimento della Funzione pubblica si è soffermato, nell’ambito dell’iniziativa “Green pass e ritorno in ufficio, le FAQ per la Pubblica Amministrazione“, su alcuni effetti dell’assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass. In particolare, sarebbe inficiato anche l’ammissibilità del dipendente alla procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno della categoria, come chiarito da Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala in un recente articolo de Il Sole 24 Ore.

Secondo gli esperti del Dipartimento “il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento potrebbe essere minato dall’assenza”. Com’è noto, l’articolo 9 quinquies comma 6 del d.l. n. 52/2021 ha previsto l’assenza ingiustificata nell’ipotesi di mancato possesso del Green Pass almeno fino al 31 dicembre. A ciò consegue, chiaramente, la sospensione della retribuzione. Inoltre, come precisato all’interno delle apposite Linee guida, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. Accostando tale previsione a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 6, del contratto del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che nega la progressione qualora si interrompa un periodo minimo di permanenza pari a ventiquattro mesi, appare evidente ai tecnici che a venir meno, oltre a retribuzione, compensi e emolumenti vari, è anche la corrispondente anzianità di servizio “a qualunque fine”. Tale inciso, concludono gli autori citati, impatta direttamente sul requisito dei ventiquattro mesi di permanenza necessari per l’ammissione del lavoratore alle procedure connesse con le progressioni economiche di categoria.

>> CONSULTA IL QUESITO E LA RISPOSTA INTEGRALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *