CITTADINANZA - Concessione di cittadinanza italiana: termine di “definizione del procedimento”

Il decorso del termine determina un silenzio-inadempimento avverso il quale l’interessato può attivare la procedura del silenzio

L’art. 3 del d.P.R. n. 362/94 ha provveduto ad indicare il termine entro il quale deve essere definito il procedimento avente ad oggetto la concessione di cittadinanza italiana: detto termine è qualificato dalla norma quale termine di “definizione del procedimento” e nulla autorizza a ritenere che fissando il predetto termine il legislatore abbia inteso qualificarlo, come silenzio-accoglimento o come silenzio-rigetto. Si deve pertanto ritenere che anche il decorso del termine in esame non consuma il potere della amministrazione di emettere un provvedimento a contenuto negativo e tanto meno perfeziona una fattispecie di silenzio-accoglimento ostandovi anche la previsione espressa di cui all’art. 20, comma 4, della legge 241/90: piuttosto il decorso del cennato termine determina un silenzio-inadempimento avverso il quale l’interessato può attivare la procedura del silenzio (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 15 dicembre 2014, n. 12696).

>> T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I TER,  9 DICEMBRE 2021, N. 12692

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