Certificato del casellario giudiziale per uso elettorale: è possibile convenzionarsi per l'accesso diretto

Certificato del casellario giudiziale per uso elettorale: è possibile convenzionarsi per l’accesso diretto

Un tempo, in epoca giurassica o nel priaboniano, spesso accadeva, specie in vista delle revisioni semestrali delle liste elettorali, che il messo comunale, o l’usciere, venisse inviato presso la Procura della Repubblica, Ufficio del Casellario giudiziario, per raccogliere (a volta anche predisporre consultando gli schedari) i certificati necessari a corredo delle proposte d’iscrizione nelle liste elettorali di chi avrebbe, nel semestre successivo, compiuta la maggiore età.
Mentre, per i nati in altro circondario o all’estero, si provvedeva utilizzando il servizio postale.
Poi il tutto è stato semplificato consentendo ad ogni ufficio del casellario di certificare le (eventuali) registrazioni anche per i nati fuori del circondario o all’estero.
Ora, dopo il dPR 14/11/2002, n. 313 e, soprattutto, il più recente D. M. 5/12/2012 è possibile la consultazione diretta, inclusa l’acquisizione di certificazioni del casellario, previa convenzione.
Si fa notare come l’accessibilità ai dati del casellario per i minori sia limitata (art. 11), vedi caso proprio per finalità di revisione delle liste elettorali.
Altra notazione, è quella (art. 9, c.2) che si considera ancora il dato della “paternità”, seppure come facoltativo, pur essendo passato un po’ di tempo dalla L. 31/10/1955, n. 1064.

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