Profughi ucraini

Profughi ucraini: prime indicazioni da dare allo sportello

Il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16 (pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022) ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” ha incrementato le risorse relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza e ha autorizzato l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (S.A.I.).

L’articolo 3 del citato decreto legge n. 16/2022 ha inoltre previsto al quinto comma che i cittadini ucraini possono essere accolti, a decorrere dall’inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Alcune prefetture hanno già diramato le prime indicazioni relativamente agli adempimenti relativi alla posizione sul territorio nazionale. In particolare i soggetti ospitanti devono presentare al Comune di residenza la comunicazione di ospitalità con i dati delle persone ospitate. Queste ultime devono prendere contatti con l’ufficio immigrazione della competente Questura al fine di rendere la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale di cui all’articolo 1 comma 2 della legge n. 68/2007.

Il ministero dell’Interno e il dipartimento della Protezione civile hanno realizzato delle linee guida, disponibili in lingua ucraina, inglese e italiana, dedicata ai profughi ucraini in arrivo nel nostro Paese per favorire la loro regolare permanenza sul territorio nazionale.
Tra le indicazioni contenute: gli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa anti-Covid 19, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia e altre informazioni utili.

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