Diritto di accesso agli atti e termini per l’esercizio: devono essere congrui

Diritto di accesso agli atti e termini per l’esercizio: devono essere congrui

Il Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 5490 del 26/10/2012 ha dichiarato  illegittima la nota di riscontro ad una istanza di accesso agli atti “nella parte in cui prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso, ovvero non prevede l’indicazione di un periodo di tempo maggiore o uguale a quindici giorni”, considerato che l’art. 7, 1 d.P.R. 12/4/2006, n. 184 dispone che l’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione, oltre che dell’ufficio cui rivolgersi, “di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per estrarne copia”, per cui non soltanto l’accesso deve essere previsto per un periodo non minore di quindici giorni ma tale periodo minimo deve essere anche specificato nell’atto di accoglimento; la disposizione è perciò tassativa, essendosi evidentemente ritenuto di consentire in questo modo la condizione per il pieno esercizio del diritto all’accesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.2.2008, n. 593), considerazione ineccepibile dato che l’istanza di accesso agli atti era rivolta nei riguardi di una P.A. statale,  per cui trova applicazione il d.P.R. 12/4/2006, n. 184, poiché, qualora si fosse trattato, di regioni od enti locali detto regolamento non poteva trovare applicazione, per effetto dell’art. 29, 2 e ss. L. 7/8/1990, n. 241, dovendosi fare riferimento semmai alle norme previste dai rispettivi ordinamenti, anche se questi ultimi livelli di governo, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (art. 29, 2-quater L. 7/8/1990, n. 241), dal ché conseguirebbe che non potrebbero essere previsti termini temporali inferiori, ma unicamente superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *