Procedimento amministrativo e conferenza dei servizi: è ammissibile dissentire al di fuori della Conferenza?

Procedimento amministrativo e conferenza dei servizi: è ammissibile dissentire al di fuori della Conferenza?

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale finalizzato a contestualizzare nulla osta, pareri, concerti, ecc. da compiersi a cura di più Amministrazioni, in vista del provvedimento finale che l’amministrazione procedente è poi tenuta ad emanare; essa realizza i principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, consentendo di valutare in un unico contesto temporale una pluralità di aspetti sottesi all’esercizio del potere amministrativo, di cui dovrà tenersi conto in vista dell’adozione del provvedimento finale.
Per tali ragioni, l’art. 14 quater, l. 7/8/1990, n. 241, richiede che il dissenso delle Amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi sia espresso in sede alla conferenza medesima.
Tuttavia, Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, sez. 1^, sent. n. 1657 del 10/10/2012 ha ritenuto che da tale previsione non possa desumersi, ipso iure, l’illegittimità del dissenso espresso al di fuori della conferenza, essendo invece legittimo un dissenso espresso al di fuori di tale sede istituzionale, quando lo scopo del contraddittorio risulti comunque raggiunto. (T.A.R. Lecce Puglia sez. I 10 maggio 2012).

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