Legge di stabilità 2013: non più interamente deducibili gli oneri per somme corrisposte ai dipendenti, presidenti di seggio, scrutatori, segretari di seggio e/o rappresentanti di lista

Legge di stabilità 2013: non più interamente deducibili gli oneri per somme corrisposte ai dipendenti, presidenti di seggio, scrutatori, segretari di seggio e/o rappresentanti di lista

All’art. 12, 3 D.d.L. “Legge di stabilità 2013”, si prevedrebbe che siano deducibili, (ma solo per la parte eccedente i 250 €) una serie di oneri deducibili, tra qui quelli dell’art. 10, comma 1 TUIR (dPR 22/12/1986, n. 917) lett. c) (gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) e quelli della lett. f) (le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178).
Trascurando le altre, le prime riguardano le situazioni di crisi delle coppie, mentre le seconde riguardano le somme, a carico dei datori di lavoro, nei confronti di dipendenti chiamati ad esercitare “pubblici uffici” nei seggi: è da aspettarsi che le “resistenze” dei datori di lavoro, in tali frangenti, crescano.

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