Ulteriori "semplificazioni" e "Sviluppo-bis".... considerazioni.

Ulteriori “semplificazioni” e “Sviluppo-bis”…. considerazioni.

ll C.d.M. del 4/10/2012 ha all’ordine del giorno l’ennesimo D.L., questa volta denominato mediaticamente quale “sviluppo-bis”, ma anche un D.d.L. su ulteriori semplificazioni.

Considerando come tra i testi che “entrano” in C.d.M. e quello che sia, poi, destinato ad essere il testo finale non sempre si ha uniformità, e sulla base delle fughe di notizie circa il testo “in entrata”, sul secondo (“Semplificazioni”), è presente una disposizione, in materia di TARES, che prevedrebbe i comuni, con il regolamento comunale applicativo per questa tassa , possano stabilire le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica.”

L’art.70, 6 D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 (che prevede che in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia conseguente all’ufficio tributi del comune, nel termine previsto), norma che, è evidentemente “incognita” al legislatore (“tecnico”) dato che ben potrebbe essersi provveduto, in sua modifica, nel sostituire un tale invito con il procedimento di acquisizione delle denunce.

Tra l’altro, restando “intacca” la norma di legge, non si vede il ruolo delle emanande norme regolamentari comunali.

Sul primo (“Sviluppo-bis), e sempre, con beneficio d’inventario, sembra inventarsi l’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), oltretutto non intervenendo sulla legge (e regolamenti) anagrafici, quanto sul C.A.D. (d,. Lgs. 7/3/2005, n. 82) che, sembrerebbe, subentrare all’INA, unificando APR ed AIRE (o, forse, l’AIRE “centrale” tenuta dal MIN). In funzione di un accesso e circolarità (un tempo si parlava di “inter-operatività”) nei confronti delle diverse P.A. e “organismi” che erogano servizi pubblici (quali sarebbero tali “organismi”?) …. “ consente ai comuni la certificazione (che fine fa l’art. 40, 01 e 02 dPR 28/12/2000, n. 445?) dei dati … nel rispetto dell’art. 33 dPR 30/5/1989, n. 223 …. Non solo, ma vi sarebbe anche una previsione che si riporta testualmente (con il solito beneficio d’inventario): “ 5. Dopo l’articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, è inserito il seguente: “5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. Qui la memoria “a breve”, va all’ormai “vecchio” (sic) art. 19 D.L. 6/7/2012, n. 95, convert. in L.7/7/2012, n. 135 il cui art. 19, 1, lett. b) vede un’espressa esclusione dall’esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all’art. 14 T.U.E.L. Certo, la norma proposta si riferisce alla delega a personale “non comunale”, bensì “dipendente dall’unione tra i comuni”, ma che senso ha, se queste funzioni sono escluse dall’esercizio in forma associata?

Di seguito, si “inventa” il “censimento continuo” della popolazione e delle abitazioni che, più che continuo, appare essere … annuale. Il ché forse risponde alle esigenze connesse alla composizione degli organi elettivi (art. 37, 4 T.U.E.L.)?

Passi per l’ANSC (Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici), data l’utilità che ciò potrebbe avere per i gestori dei navigatori satellitari e delle relative mappe. E, per agevolare i Cittadini, inclusi gli ospiti delle R.S.A. e delle case di riposo, sempre intervenendo sul C.A.D, si istituisce il “domicilio digitale”, con un bell’indirizzo di PEC, ovviamente in termini, al solito, no cost per le P.A..

Per non parlare delle modalità di trasmissione della documentazione, dei contratti delle P.A: e della conservazione degli atti notarili. Curiosità: ma chi redige questi testi?

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