C.d. cambio di residenza in tempo reale:  modifiche al Regolamento anagrafico

C.d. cambio di residenza in tempo reale:  modifiche al Regolamento anagrafico

Dopo circa 2 mesi dalla deliberazione del C.d.M. del 26/6/2012, intervenuta ben oltre la data di applicazione, preceduta (e seguita) da circolari dapprima solo del MIN, poi (13/7/2012) sia del MIN che dell’ISTAT, cioè dopo che, in qualche modo, si sono già diffuse “prassi” e metodologie operative, una traccia di quello che dovrebbe essere il dPR di modifica del Regolamento anagrafico, sembra essere “sfuggita” alla riservatezza. Per altro, qualche cosa era “circolato”, come (es.) il parere del C.d.S., con altrettanti “suggerimenti”, che, secondo la Relazione allo “schema” sembrerebbero essere stati accolti nel testo finale. Uno di questi riguarda l’art. 2 dPR 30/5/1989, n. 223 e s.m., in relazione alla (prevista nel testo “iniziale” attribuibilità della delega alle funzioni di U.d.A. “ anche a personale di ruolo ritenuto idoneo dei comuni con i quali è costituita una forma associativa ovvero dell’unione dei comuni”, espunzione “motivata in quanto, al di là della generale finalità di semplificazione, nessun preciso criterio che autorizzi tale previsione è contenuto nell’art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 5 del 201 2”.
Il C.d.S. ha considerato in proposito come non basti una qualche velleità semplificatrice, ma occorra che vi sia una qualche norma (il Regolamento anagrafico è pur sempre norma di rango secondario). Nessuna citazione viene fatta all’art. 14, 28 D.-L. 31/5/2012, n. 78, convert. in L. 30/7/2010, n. 122, quale modificato dall’art. 19, 1, lett. b) D.-L. 6/7/2012, n. 95, convert. in L. 7/8/2012, n. 135 con cui si esclude (per i comuni minori) l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni di cui all’art. 14, 27 (sempre modificato dal qui citato art. 19, 1, lett. a) …) stesso D.-L. 31/5/2010, n. 78 (ecc.) individuate alla lett. i) (cioè: “l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale»;” ).
Bonariamente, si potrebbe anche considerare come il D.-L. 6/7/2012, n. 95 sia stato successivo al C.d.M. del 26/6/2012 in quanto adottato il 5/7/2012, cioè 8 giorni dopo ….. In materia di Iscrizione APR vi è l’introduzione dell’art. 7, 2-bis (al dPR 30/5/1989, n. 223) che “formalizza” , esplicitamente, quanto già si faceva, almeno successivamente all’entrata in vigore della L. 24/12/1954, n. 1228 e del suo (1°) Regolamento (dPR 31/1/1958, n. 136), cioè dal almeno 6 Censimenti generali della popolazione (ora, dopo oltre 50 anni vi è una norma (secondaria) che legittima l’applicazione di un principio desumibile dall’ordinamento giuridico, … anche se, ad essere precisi, tale previsione era già dell’art. 18, 6, per cui, in realtà, vi è uno “spostamento” dalla precedente collocazione alla nuova. (dall’art. 18, 6 all’art. 7, 2-bis).
L’art. 13 è interessato dall’inserimento del comma 3-bis, la cui ratio è poco comprensibile per il fatto che si “duplica”, con norma di rango secondario, quanto già stabilito, neppure da epoca recente, da norma di rango primario, cioè dalla L. 7/8/1990, n. 241.
Per altro, parlandosi di “interessati”, quando la norma di legge considera i “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento”, ponendo, ancora, una volta, la questione di chi siano i destinatari, individuabili alla luce dell’art. 2, 1 L. 24/12/1954, n. 1228, nonché dell’art. 6 dPR 30/5/1989, n. 223 – rimasto immutato (il ché comporta che, quanto operi l’art. 6, 2 interessato (o, tecnicamente, unico “legittimato” a rendere le dichiarazioni) sia il capo convivenza e non la persona entrata nella convivenza, ai fini anagrafici ) – e che richiede anche di precisare come gli “effetti” dovrebbero riferirsi ad un “provvedimento”, sollevando la questione se l’iscrizione APR si una “provvedimento” (oppure, sia una registrazione?), se gli effetti derivino dalla “registrazione” o dalla situazione – di fatto – che ne fa sorgere l’obbligatorietà, ecc.
Viene modificato l’art. 16, 2 anche se nella formulazione testuale (rimanendo la sua portata sostanziale quella nota (o, almeno, quella precedente, dato che non sono mancati casi in cui l’art. 16, 2 sia stato, a volte, disapplicato, come spesse volte è disapplicato l’art. 14 che, per inciso, riproduce, del tutto testualmente, quello che era l’art. 12 dPR 31/1/1958, n. 136). Per altro, questa modifica, meramente testuale, è, in parte, duplicata nel nuovo art. 18, 2.
Tra l’altro, l’art. 18 “precedente” è interamente sostituito, con la conseguenza che viene meno la precedente previsione dell’art. 18, 3 …. Di cui, per altro, rimane una sorta di “traccia” nell’art. 18-bis, 1, 2° periodo (” …tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza …”). Tra l’altro, vi era chi si attendeva qualche precisazione maggiore rispetto all’istituto del c.d. “ripristino” degli atti anagrafici in conseguenza di (eventuali) esiti negativi degli accertamenti, nei termini. Stante l’integrale sostituzione dell’art. 18, il tema, in precedenza, regolato dall’art. 18, 7 o 8 diviene oggetto dell’art. 19-bis, cioè con uno “spostamento”. Le schede mod. AP/5 riporteranno anche gli estremi della C.I. (cosa che, si narra, sia già presente nel mod. AP/5 in uso (ediz. 1992), ma anche (per i cultori di storia)  nel mod. AP/5 “vecchio” (ediz. 1958). Infine, l’art. 23, 1 vede la soppressione di parte del testo, residuando solo l’obbligo della conservazione e costante aggiornamento delle schede modd. AP/5, AP/6 e AP/6.a: in pratica (sembrerebbe ?) che la possibilità introdotta nel 1989 (quando l’attenzione alle “tecnologie più avanzate” era ben presente, come si vede dall’art. 51 dPR 30/5/1989, n. 223, altra disposizione spesso “rimossa” dai soggetti destinatari, sia per ragioni di ristrettezze nelle risorse, sia per il privilegiare altre “priorità” nell’impiego delle risorse) di un’autorizzazione ad una gestione unicamente informatizzata e il superamento della tenuta di tali schede su supporti (anche) cartacei, venga meno. L’impressione è quella che si volesse dire altro, probabilmente l’opposto ……. Così come nelle circolari antecedenti, anche nelle modifiche al dPR 30/5/1989, n. 223 non si rintracciano indicazioni circa le “altre” dichiarazioni considerate dall’art. 5, 1 D.-L. 9/2/2012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35, cioè: “… b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; …., ma, probabilmente, non sono state cercate con debita attenzione.

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