C.d. “cambio di residenza in tempo reale”: Moduli … in attesa dell’emanazione del regolamento. Non era possibile concordare, e coordinarsi, prima ? (2) Questa è tempestività. L’ISTAT emana la circolare sulle “dettagliate” istruzioni sulle modalità tecniche di compilazione (ma, soprattutto, d'invio) del "nuovo" mod. APR/4

C.d. “cambio di residenza in tempo reale”: Moduli … in attesa dell’emanazione del regolamento. Non era possibile concordare, e coordinarsi, prima ? (2) Questa è tempestività. L’ISTAT emana la circolare sulle “dettagliate” istruzioni sulle modalità tecniche di compilazione (ma, soprattutto, d’invio) del “nuovo” mod. APR/4

Dopo la circolare del MIN . n. 19 del 13/7/2012, che, tra l’altro, preannunciava come l’ISTAT avrebbe emanato circolare sulle modalità tecniche per la compilazione del mod. APR/4 “riformato” e, soprattutto, sui suoi flussi (modalità d’invio e, importante, tempistiche dell’invio). L’ISTAT ha provveduto.
Tra l’altro, considerato come l’abbia fatto con la circolare n. 21 del 13/7/2012 , cioè emessa nella medesima data della circolare del M;IN sopra citata, forse quel “dopo” (iniziale) qui utilizzato, potrebbe anche risultare poco adatto. Nella circolare, tra altre indicazioni, emergono alcuni aspetti utili, come quello per cui i “ripristini” rientrano nella tipologia delle “iscrizioni per altro motivo”, nonché che le indicazioni, presenti nel Punto 2.3, con particolare riguardo alla cancellazione dall’APR per trasferimento della residenza all’estero, ricordino – Caso n. 2 – come, in caso di mancata sussistenza dei requisiti per la cancellazione anagrafica, tra questi la mancata ricezione dal Consolato della richiesta di iscrizione all’AIRE entro un anno, indicazione che ha le proprie “radici” della circolare del MIN M.I.A.C.E.L. n. 12 del 26/6/1990, con cui, per l’appunto e tra l’altro, prevedeva come: “…. L’eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d’ufficio dal Consolato, comporta che la cancellazione dall’APR verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all’estero, con conseguente segnalazione al Prefetto (art. 11 del DPR 30 maggio 1989, n. 223). …”.
Per altro, queste indicazioni operano quando la dichiarazione di trasferimento all’estero della dimora riguardi un cittadino italiano, poiché le “registrazioni” AIRE attengono ai cittadini, non applicandosi a chi, pur trasferendo la propria dimora abituale all’estero, abbia cittadinanza (o, cittadinanze) diverse da quella italiana. La predetta circolare ISTAT n. 21 del 13/7/2012, inoltre affronta, oggettivamente in “dettaglio”, anche le questioni che riguardano il “calcolo della popolazione”, nonché i casi (e le modalità) d’invio del “riformato” mod. APR/4, sollecitando l’azione di c.d. de-materializzazione, tanto che invii cartacei saranno tollerati solo fino alla fine dell’anno in corso. Interessante, inoltre la puntualizzazione che riguarda la Revisione (scritta con l’iniziale maiuscola) delle anagrafi a seguito del 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni per la quale non devono essere compilati mod. APR/4 di rettifica post-censuaria che non comportino vere e proprie iscrizioni/cancellazioni anagrafiche (a differenza del passato, rinviando alla precedente  circolare ISTAT n. 15 del 13/12/2011). Probabilmente, nella fase iniziale si dovrà fare un po’ di attenzione, per modificare le “abitudini” precedenti.
Ma si ritiene che seguendo, abbastanza letteralmente, le indicazioni della circolare ISTAT n. 21 del 13/7/2012 questa fase possa non solo essere breve, ma non presentare particolari difficoltà.

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