Votazioni ex aequo: non può ricorrersi al ballottaggio, ma “vince” il più ... vecchietto.

Votazioni ex aequo: non può ricorrersi al ballottaggio, ma “vince” il più … vecchietto.

In occasione delle elezioni, da parte di un consiglio comunale, del collegio dei revisori dei conti, essendosi avuti candidati collocatisi ex aequo, il consiglio comunale aveva ritenuto di procedere al ballottaggio, decisione dichiarata illegittima dal T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 1^, sent. n. 2841 del 15/6/2012, considerandosi come, nel procedimento di natura elettorale di nomina dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allorché si verifica l’ipotesi di parità di voti tra due candidati, deve ritenersi consentito, anzi doveroso, in difetto (come nel caso di specie) di apposita previsione normativa di matrice statale e/o comunale, il ricorso al criterio dell’anzianità, in analogia con le situazioni che si verificano nelle elezioni dei comuni con il sistema maggioritario (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 10.3.2011 n. 1428).

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