DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Il preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990)

La comunicazione dei motivi ostativi non interrompe il procedimento ma lo sospende

La l. 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, in applicazione del principio del giusto procedimento, ha introdotto l’art. 10-bis nella legge 241/1990, con l’intento di estendere le garanzie partecipative nei procedimenti attivati a istanza di parte ai privati mediante l’istituto del c.d. preavviso di rigetto o preavviso di provvedimento negativo.
Il d.l. 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, all’art. 12, comma 1, lett. e), ha modificato l’art. 10-bis sostituendo i periodi terzo e quarto del comma 1, con l’obiettivo di accelerare e semplificare il procedimento.
A seguito delle modifiche, la comunicazione dei motivi ostativi non interrompe il procedimento ma lo sospende. I termini di conclusione del procedimento, pertanto, non si azzerano e iniziano nuovamente a decorrere, ma ricominciano a decorrere, dalla data di interruzione, dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

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