Organi collegiali e presenti ... non presenti o presenti da considerare ... assenti: differenza tra quorum strutturale e quorum funzionale

Organi collegiali e presenti … non presenti o presenti da considerare … assenti: differenza tra quorum strutturale e quorum funzionale

Per molti versi non può considerarsi innovativa, ma comunque è interessante la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 3372 del 7/6/2012 che ha dichiarato legittima, ai fini della sussistenza del quorum deliberativo, la deliberazione del consiglio comunale approvata senza computare fra i consiglieri presenti anche quelli che abbiano dichiarato di astenersi per la sussistenza di conflitti di interesse, nel caso in cui lo statuto comunale precisi che “il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità del voto”, salvo che si allontani dall’aula, mentre non v’è nessuna norma che fornisca un’espressa disciplina al computo degli astenuti ai fini – non della validità del voto (quorum strutturale) ma – della maggioranza per l’approvazione delle deliberazioni consiliari (quorum funzionale). La disposizione statutaria, nel prevedere espressamente la computabilità degli astenuti ai fini della “validità”, ha come obiettivo quello di evitare che l’astensione, ossia la dichiarazione di non voler o non poter votare, possa strumentalmente essere utilizzata per condizionare il numero legale.
Essa evidentemente presuppone l’accoglimento di una nozione di “astensione”, equivalente, negli effetti, a quella di “assenza”, tanto che interviene in via eccezionale, sebbene ai soli fini della validità, a inibire questa tendenziale equivalenza quando l’oggetto della valutazione ricada sulla validità delle sedute (quorum strutturale).
Se l’astensione fosse stata considerata dallo Statuto una modalità di voto anziché una manifestazione della volontà di non partecipare alla discussione ed al voto, allora non ci sarebbe stato bisogno di una norma – quale quella richiamata – che esplicitamente impone di considerare presente il soggetto che si astiene.
La norma tuttavia limita i suoi effetti derogatori (rispetto alla nozione di astensione implicitamente accolta) alla sola validità della votazione collegiale, id est, al quorum strutturale e, quindi, per il quorum funzionale, ossia per il calcolo della maggioranza dei voti validamente espressi, vale, ai sensi dello Statuto, il principio per il quale astensione significa volontà di non partecipare alla discussione ed al voto, con conseguente esclusione dal computo dei presenti.

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