Costituzione in giudizio, non (più) necessaria una delibera

Costituzione in giudizio, non (più) necessaria una delibera

Il T.A.R. per la regione Sicilia, sede di Catania, Sez. 2^, sent. n. 1348 del 28/5/2012 ha avuto modo di ritenere che, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisca più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione (o all’impugnazione) (Cass., SS. UU:, n. 17550/2002 e n. 12868/2005).
Ciò, innanzitutto, perché alla Giunta sono state conferite le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio, mentre spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le menziona te funzioni di indirizzo (artt. 48, 50 e 107 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
In secondo luogo, perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il sindaco ha assunto, ancor più con la L.25/3/1993, n. 81, che ne ha previsto l’elezione diretta, un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell’esecutivo comunale; onde l’autorizzazione (del consiglio prima e poi) della giunta, se trovava ragione in un assetto in cui il Sindaco era eletto dal consiglio e la giunta costituiva espressione del consiglio stesso, non ha più ragion d’essere in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la giunta, cui l’art. 48 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 affida il compito di collaborare con il capo dell’amministrazione municipale (salva restando, ovviamente, la possibilità per lo Statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio ex art. 6, 2, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – di prevedere l’autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente, ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia).
Questi principi valgono a maggior ragione nella Regione siciliana, in quanto, dopo il recepimento ad opera della legge regionale n. 48/1991 della L. 8/6/1990, n. 142, il cui art. 35 configurava la Giunta quale organo di governo, il legislatore regionale ha provveduto ad una nuova ripartizione delle competenze in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed organi responsabili dell’ente, nonché della gestione amministrativa dei suoi servizi.

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