Successioni, due sentenze che fanno discutere, quanto meno la prima

Successioni, due sentenze che fanno discutere, quanto meno la prima

La Corte di Cassazione ha affrontato aspetti concernenti le successioni, in particolare la materia testamentaria, con indicazioni che, quanto meno la prima, potranno fare discutere.
La prima è la pronuncia della Sez. 2^ civ. n. 8352 del 25/5/2012, per la quale, nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testare può gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota di legittima, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre, modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiungi con la previsione di sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta. Si può, quindi, affermare la validità della clausola testamentaria con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili.
La seconda, forse più pacifica, è stata pronunciata dalla Sez. 1^ pen., sent. n. 20702 del 295/2012, con è stata ritenuta legittima la confisca di testamenti olografi, recanti l’apparente firma di un soggetto, ma in realtà vergati dalla mano di altri, condannato con sentenza irrevocabile, in quanto costituenti cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono di per sé reato e rispetto alle quali, quindi, operano i presupposti applicativi di cui all’art. 240, 2 C.P. L’uso dei testamenti olografi contraffatti, invero, suscettibile di concretizzarsi con la pubblicazione degli stessi ad opera del notaio depositario, ex art. 620 C:C:, costituisce reato, per cui tali res sono dall’ordinamento considerate intrinsecamente criminose, con conseguente operatività della richiamata disposizione del codice penale.
La prima incide direttamente sul concetto di legittima e ammette, in sostanza, la diseredazione … .

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