DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Il provvedimento di rigetto semplificato

La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento, avviato d’ufficio o a istanza di parte, con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine

L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede il dovere della pubblica amministrazione di concludere il procedimento, avviato d’ufficio o a istanza di parte, con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine che, se non diversamente stabilito da una norma di legge o di regolamento, è di trenta giorni, fatti salvi i casi di silenzio significativo.
Il testo della suddetta legge è stato più volte rivisto e modificato con l’intento, non sempre riuscito, di rafforzare la tutela del cittadino contro l’inefficienza dell’apparato burocratico. Dalla prima riforma del 2005 la legge 241/1990 ha subito periodicamente modifiche e integrazioni tanto da poterla definire una legge senza pace. Solo nell’anno 2012 ci sono stati tre interventi modificativi, è stata introdotta la figura del funzionario antiritardo e l’articolo 1, comma 38, della l. 190/2012 ha ampliato il primo comma dell’articolo 2 con la previsione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pur succintamente motivato, anche in caso di provvedimento negativo per l’assoluta mancanza dei presupposti per lo stesso avvio dell’istruttoria.

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