DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Legalizzazione di firme e di fotografie

In quali casi è prevista

Mentre nell’autenticazione di sottoscrizione il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive, nella “legalizzazione della firma” il pubblico ufficiale, oltre ad attestare l’autenticità della firma, attesta la legale qualità del soggetto che sottoscrive “atti, certificati, copie ed estratti”.
È prevista la legalizzazione della firma nei seguenti casi:
– firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio quando siano prodotti fuori della provincia in cui la scuola ha sede: la legalizzazione compete all’ufficio del Provveditore agli studi;
– firme su atti e documenti formati in Italia da far valere all’estero: sono legalizzati dal Ministero competente o da suoi organi periferici;
– firme su atti e documenti formati all’estero da autorità estere da far valere in Italia: la legalizzazione compete al Consolato o all’Ambasciata italiana all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;
– firme su atti e documenti formati in Italia da Consolati o Ambasciate estere e da far valere in Italia: la legalizzazione compete a qualsiasi Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

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