Separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e atti di gestione

Separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e atti di gestione

In alcune occasioni, può anche essere non agevole discriminare sulla separazione delle funzioni, tra atti di competenza della giunta comunale ed atti di competenza dei dirigenti.
E’ il caso della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez, 3^, sent. n. 3038 del 23/5/2012, con cui è stato considerato, tra l’altro, come sia  legittima la deliberazione con la quale la Giunta comunale, ravvisata l’opportunità di applicare l’art. 11, comma 3, d.P.R. 30/6/1998 n. 252 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”), ha disposto la rescissione di un contratto di appalto ed ha espresso al responsabile del servizio lavori pubblici la direttiva di compiere ogni adempimento al riguardo, nonché di esperire nuova gara.
Tale atto, infatti, si muove sul piano della “opportunità”, ossia involge l’apprezzamento e la cura di interessi pubblici, ed è privo di effetti diretti all’esterno, sicché ben si inquadra nella tipologia dell’esercizio di poteri indirizzo e di controllo politico-amministrativo interni all’amministrazione comunale, spettanti agli organi di governo dell’ente ai sensi dell’art. 107, 1 e 2, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e perciò non invade la sfera di competenza del dirigente in materia di procedure d’appalto quale delineata dal comma 3, lett. b) dello stesso art. 107.
In definitiva, le ditte interessate da possibili situazioni ricadenti nella disciplina “anti-mafia”, ricorrono ad eccepire la competenza dirigenziale (e non della giunta comunale), quando ciò possa presuntivamente giovare in giudizio.

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