C.E.C., sua elezione e "criticità", almeno nei comuni minori

C.E.C., sua elezione e “criticità”, almeno nei comuni minori

Anche se l’art. 26, 1, L. 24/11/ 2000, n. 340, abbia introdotto l’art. 4.bis al T.U. di cui al dPR 20/3/1967, n. 223, e, di seguito, l’art. 2, 30 L. 24/2/2007, n. 244, abbia ri-formulato il tutto attribuendo le funzioni della C.E.C., in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, al responsabile dell’ufficio elettorale comunale (facendo salvi gli artt. 12, 13 e 14 del medesimo T,U.), non trascurandosi, oltretutto, di richiamare l’art. 10 L. 21/12/2005, n. 270, la C.E.C. continua a sussistere, quanto meno per le funzioni considerate dagli artt. 5 e 6 L. 8/3/1989, n.98 e s.m. In proposito, l’ulteriore intervento da parte dell’art. 16, 17 D.-L. 13/8/2011, n. 138, convert. in L. 14/9/2011, n. 148, che ha (in nome del contenimento della spesa) ridotto il numero dei consiglieri comunali nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, riduzione che, per ragioni “aritmetiche”, ha determinato criticità, interpretative, per il quorum per l’elezione (da effettuare, notoriamente, nella c.d. 1^ seduta del consiglio comunale neo-eletto, dei consiglieri comunali in seno alla C.E.C., in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti.
Il MIN (S.E.) con la circolare n. 23/2012 ha considerato come quest’ultima modifica (relativa alla riduzione dei consiglieri comunali) comporti che tale quorum debba ritenersi non più operante (per i comuni fino a 5.000 abitanti) per cui verranno eletti a componenti della C.E.C. i consiglieri che hanno ottenuto iI maggior numero di voti, ferma restando la necessita di garantire un membro delia minoranza.
Se si vuole un’abrogazione, molto, implicita, acclarata attraverso circolare, a che se, sinceramente, la circolare non poteva pervenire a soluzioni molto differenti.
Come sempre spesso accade, il legislatore modifica qui o là le norme, non tenendo conto di come degli effetti che queste modifiche, puntuali, possano produrre su altre norme, forse senza considerare come ogni sistema normativo abbia, per molti versi, una natura di rete, con nodi, collegamenti e connessioni nel quale non possano “isolarsi” singoli aspetti.
Sempre in tema di C.E.C. merita di essere rammentato come, una volta avutasi l’elezione della C.E.C. questa non possa essere interessata ad (eventuali) surrogazioni, per effetto dell’art. 15, 2 ( e 3) stesso T.U., ma solo, quando, e per qualunque causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione, debba essere – integralmente – rinnovata.

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