Presentazione delle liste, accettazioni della candidatura, autenticazioni senza che il candidato abbia nemmeno firmato

Presentazione delle liste, accettazioni della candidatura, autenticazioni senza che il candidato abbia nemmeno firmato

Nella fase della presentazione delle liste vanno, come largamente noto, determinati atti e documenti, Ma, talora, chi presenta non sempre è adeguatamente diligente.
Vi è stato un caso, in cui, in sede di presentazione della lista, siano state presentate solo 5 firme di sottoscrittori, mentre altre, evidentemente raccolte su di un c.d. atto separato, sono state presentate, decorso il termine per la presentazione delle liste, direttamente alla CECirc (i “maligni” hanno affermato che sarebbe state “raccolte”, anche dopo il termine per la presentazione delle liste), affermando una dimenticanza. Per altro, la CECirc, con un atteggiamento “ottusamente burocratico”, ha ricusato la lista, sull’assunto che fosse scaduto il termine di presentazione delle liste, ma anche che non fosse ammessa la regolarizzazione con la presentazione direttamente alla CECuirc di quanto “dimenticato”. Del resto, in sede di presentazione, il soggetto “ricevente” (segretario comunale) è tenuto a redigere un verbale, del tutto meramente descrittivo, di quanto sia stato presentato, che fa fede (anche per il momento dell’avvenuta o presentazione), fino a querela di falso e dal quale la CECirc non può discostarsi, ammettendo eventuali “regolarizzazioni”, solo entro il termine finale di presentazione delle liste.
A proposito di falso, vi sono stati anche casi, più di uno, un cui gli atti di accettazione delle candidature recassero l’espressa attestazione, formata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53, di autenticazione della firma del candidato, autenticazione che ha un solo, quanto inequivoco, significato, cioè quello per cui il Pubblico Ufficiale (i soggetti di cui all’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53, quali essi siano, sono, in questo procedimento, Pubblici Ufficiali) “attesta” che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previa identificazione, nelle forme rituali, della persona che ha sottoscritto. Se l’autenticazione era presente, mancava, però, del tutto la firma del candidato che aveva (avrebbe?) accettato la candidatura, cosa che ha indotto la CECirc a ricusare tali atti, depennando i nominativi in cui le dichiarazioni di accettazione della candidatura non erano firmate.
Va, qui, osservato come la CECirc abbia, per quanto riguarda il procedimento relativo all’esame ed all’ammissione delle liste operato correttamente, ma abbia omesso (così come analoga omissione è avvenuta da parte del T.A.R., nei casi queste decisioni della CECIrc siano state oggetto di ricorso al giudice amministrativo), di provvedere ad un altro obbligo, quello dell’art. 331 CPP, dal momento che l’autenticazione di una firma, quando questa neppure sia stata apposta connota la fattispecie del falso ideologico commesso dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 CP).
Certo, in queste fasi, spesso (troppo spesso) i comportamenti “leggeri” sono ampiamente presenti, dato che non mancano Pubblici Ufficiali che attestano come la firma sia stata apposta in loro presenza, anche se non sempre in termini veritieri, ma, almeno quando autentichino firme già apposte, è più difficile (salvi casi di flagranza) contestare l’autenticazione della firma e le modalità con cui è avvenuta. Ma quando la firma neppure sia stata apposta …. Ancora una volta, è stato affermato, come questi siano atteggiamenti … “burocratici”, termine molto “comodo”, quando si tratti di “traslare” proprie … disfunzionalità (? Come chiamarle? Magari, arroganze?) nei riguardi di altri, specie quando questi altri operino in termini della peggiore delle logiche che possano prendersi in considerazione in queste fasi e per questi procedimenti, cioè in termini di imparzialità e di buon andamento. Infatti, che cosa vi è di peggio che non l’imparzialità ed il buon andamento, quando queste logiche si scontrano con un interesse “particolare”?

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