Cambio di residenza in tempo reale. Moduli, in parte, on-line

Cambio di residenza in tempo reale. Moduli, in parte, on-line

Il 5/5/1821 motiva Napoleone Bonaparte, consentendo al nipote di Cesare Beccaria, tal Alessandro Manzoni, la stesura di un’ode titolata “il cinque
maggio”. Ma in epoche in cui occorre fare tutto e subito, meglio e ancor prima, il giorno precedente ad un tale anniversario, il MIN, dopo avere emanato la circolare n. 9 del 27/4/2012, ha posto on-line  sia il Manuale operativo per le connesse procedure INA-SATIA, sia la modulistica o, almeno, un po’ di questa (mancando, infatti, alcuni moduli relativi alle diverse dichiarazioni considerate dall’art. 13, 1, lett. a), b) e c) dPR 30/5/1989, n. 223, cui rinvia l’art. 5 D.-L. 9/2/20012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35).
Alcuni moduli, e precisamente quelli per il trasferimento della residenza (iscrizione) e per la cancellazione per trasferimento della residenza all’estero) sono mutuati dalla circolare sopra richiamata, mentre altri (Allegati A e B), relativi alla documentazione, sono, sembra, successivi.
Il primo (A – Iscrizione di cittadini di Stati terzi), non presenta peculiari novità, salvo unicamente non constatare come il Caso 2 possa aversi solo nell’ipotesi di trasferimento della residenza da un comune ad altro, nelle more del rinnovo, poiché se si trattasse di un’iscrizione con provenienza dall’estero, non potrebbe che applicarsi altresì l’art. 11, 2 L. 24/12/1954, n. 1228, essendo sorto l’obbligo di cui all’art. 2, 1 L. 24/12/1954, n. 1228 con il rilascio del precedente P.d.S., rilascio che qualifica (art. 5, 1 D. Lgs. 25/7/1998, n. 286) la qualità di regolarmente soggiornante, da cui consegue l’operatività delle norme di cui all’art. 6, 7 stesso D. Lgs,. 25/7/1998, n. 286.
Il secondo (B – Iscrizione di cittadino di Stato membro dell’Unione europea), si nota come si continui ad insistere (anche) sull’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (che, a parte ogni considerazione sull’esistenza o meno dell’istituto, trascura come quest’iscrizione, anche quando avvenga, non è un’iscrizione che risponda a quanto stabilito dall’art. 9, 2 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, salvo non fare ricorso ad interpretazioni decisamente molto, molto ampie.
Vi si fa cenno anche ad una possibile (per ascendenti e discendenti ultre21enni) dichiarazione di vivenza a carico, cosa che, tenendosi presente le modifiche apportate all’art. 9, 5, lett. b) D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, dall’art. 1, 1, lett. c), punto 2), lett. a) D.-L. 23/6/2011, n. 89, convert. in L. 2/8/2011, n. 129, andrebbe letta, più che come una “dichiarazione”, come una “documentazione”, rilasciata dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico, e a carico nello stesso Stato di provenienza.
La formulazione utilizzata sembra essere sposta ad interpretazioni per cui tale condizione possa essere provata nelle forme dell’art. 46, lett. cc) dPR 8/12/2000, n. 445, in ciò obliterando la norma, di rango primario, di riferimento. Per altro, sembrerebbe, da alcuni primi commenti “a caldo”, che vi sia chi abbia colta quest’indicazione, su moduli che assolvono ad una funzione di pro-memoria, come una sorta di “abrogazione” della norma, ma anche chi abbia considerato, con maggiore malizia, come non escludibile l’ipotesi che chi, materialmente, abbia redatto questi testi l’ignorasse.

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