Cittadinanza jure matrimonii: il relativo conferimento passa al Prefetto.

Cittadinanza jure matrimonii: il relativo conferimento passa al Prefetto.

Dal 1/6/2012 il MIN ha attribuito al Prefetto la competenza sull’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia (ma anche l’eventuale sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 6 L. 5/2/1992, n. 91; per altri motivi di reiezione rimane la competenza “centrale” del MIN).
Per i coniugi residenti all’estero, persiste la competenza del MIN . E’ ben vero che l’art. 7 L. 5/2/1992, n. 91 è stato abrogato (art. 8 d.P.R. 18/4/1994, n. 362) ma solo per le parti modificate da questo, cioè per quanto riguarda l’autorità a cui presentare la domanda volta ad ottenere il conferimento della cittadinanza.
Probabilmente, ad un risultato simile, sotto il profilo sostanziale, poteva pervenirsi ricorrendo all’istituto della “delega”, mentre è stata scelta la via dell’attribuzione delle competenze.
Una delle argomentazioni addotte è quella del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e della razionalizzazione delle risorse, ma andrebbe considerato come le Prefetture-UtG siano sempre più destinatarie di funzioni per cui quello che costituisce un “alleggerimento” per il Palazzo del Viminale, si traduce in un ulteriore carico per gli UtG.

Il testo della Direttiva del Ministero dell’Interno del 7 marzo 2012 in G.U. n.96 del 24/4/2012

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