Consiglieri comunali, minoranze, voto contrario e (successiva) impugnazione delle delibere: è inammissibile.

Consiglieri comunali, minoranze, voto contrario e (successiva) impugnazione delle delibere: è inammissibile.

Spesso accade che i consiglieri comunali, di minoranza, rimangano “insoddisfatti” delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale di appartenenza, avendo espresso voto contrario, ipotizzando di presentare ricorso contro di esse (per la serie: “Vi è un giudice a Berlino”).

Il T.AR. per la regione Abruzzo, sede di Pescara, Sez. 1^, con sent. 152 del 20/3/2012(ma anche, nel medesimo senso il Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 1610 del 21/3/2012, n. 1610) ha considerato come i consiglieri comunali non abbiano un interesse differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, nemmeno se hanno votato contro o si sono astenuti o erano assenti, a meno che non risultino lesi in maniera diretta i loro diritti all’ufficio ovvero le loro prerogative di consiglieri in modo tale da compromettere il corretto esercizio del loro mandato.

A parte quest’ultima ipotesi (che non ricorre nel caso in esame in quanto tutte le censure riguardano a ben vedere il contenuto delle delibere sottoposte al consiglio comunale, e mai un vulnus alle prerogative dei consiglieri comunali), non è consentito a un componente di un organismo adire alla giustizia amministrativa per dirimere un conflitto interorganico sorto all’interno del medesimo ente. Va, infatti, osservato come l’atto dell’organo collegiale può essere impugnato solamente dai soggetti suoi diretti destinatari, ma non da quelli che in qualche modo hanno partecipato alla sua stessa formazione, anche perché il consigliere comunale dispone sia in fase di discussione sia in fase di decisione di varie possibilità d’intervento e di tutela della propria funzione.

Invero, in sede di consiglio comunale, organo collegiale e politico, le posizioni dei singoli consiglieri trovano la loro specifica tutela laddove l’attività giurisdizionale riguarda la sfera individuale del singolo soggetto, affatto diversa dalla sua posizione di membro di un collegio con il quale il rapporto è di immedesimazione.

Sono inammissibili, per carenza di legittimazione e interesse da parte dei ricorrenti consiglieri comunali, i ricorsi proposti per l’annullamento di una serie di deliberazioni (riguardanti principalmente i bilanci) del consiglio comunale di cui assumono l’illegittimità sostanzialmente sotto due aspetti, il primo riguardante la mancata tempestiva comunicazione di alcuni documenti e atti necessari per una delibazione delle decisioni da adottare e il secondo aspetto concernente il contenuto medesimo delle due delibere, che violerebbero una serie di norme sulla contabilità e sul bilancio oltre che gli stessi regolamenti comunali e consiliari, considerato che le censure riguardanti la presunta mancata comunicazione di alcuni atti o documenti risultano del tutto generiche mentre quelle relative al merito delle deliberazioni non possono in alcun modo viola re le prerogative dei consiglieri comunali.

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