ELETTORALE - Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilitàApprofondimento di U. Coassin - esperto elettorale
A garanzia della correttezza della competizione elettorale, l’ordinamento ammette condizioni di esclusione o di limitazione del diritto elettorale passivo, ossia del diritto sancito dall’art. 51 Cost. di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive. Si tratta delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. La condizione di ineleggibilità è stata sollevata nella nostra Regione rispetto ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti candidati alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile prossimo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale statutaria n. 21/2004, l’ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni (per dimissioni) almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale. Considerato che il quinquennio scade il 29 aprile 2023, le dimissioni dovevano essere presentate entro il 29 gennaio 2023. Inoltre, ai sensi dell’articolo 37-bis della legge 142/1990 (applicabile nella nostra Regione in virtù del rinvio operato dalla legge regionale 23/1997) “le dimissioni dei sindaci diventano irrevocabili e producono i loro effetti decorsi 20 giorni dalla presentazione”. Ne consegue che, tenendo conto di tale previsione, le dimissioni dovevano essere presentate 90 giorni + 20 giorni prima del 29 gennaio, ovvero entro il 9 gennaio 2023.
In merito gli uffici del Consiglio regionale si sono espressi non reputando necessario attendere l’ulteriore decorso dei 20 giorni ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, ma ritenendo sufficiente l’atto di dimissioni entro i prescritti 90 giorni, accompagnato dalla effettiva cessazione dalle funzioni di Sindaco e dalla effettiva astensione, pertanto, da ogni atto inerente tale ufficio, posto che la ratio della norma è proprio quella di non utilizzare la propria carica nel periodo antecedente le elezioni per condizionare l’elettorato a proprio favore.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nella Sintesi/Massima 11 Febbraio 2010 relativa a “Dimissioni del sindaco ai fini della candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Termine di presentazione”, dissente da questa interpretazione, affermando che: “considerato che le dimissioni del sindaco conseguono l’efficacia e l’irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione al consiglio (protocollo, ndr), secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL, ndr), si ritiene che il sindaco dovrebbe dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature”. Nel nostro caso, prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale. Anche il Tribunale di Bergamo, che si è espresso sull’argomento, ha sentenziato che: “è infine del tutto arbitrario ritenere, a fronte di un testo normativo chiaro, che le dimissioni dalla carica di sindaco sarebbero immediatamente efficaci, alla sola loro presentazione. La conclusione non muterebbe neppure nel caso della applicabilità dell’art. 60 quinto comma (ipotesi richiamata dalle note sentenze della Corte di Cassazione, peraltro riferite a casi di consiglieri regionali; Cass. 15 maggio 1996 n. 4512; Cass. 15 gennaio 2002 n. 382; che insistono sulla inidoneità, per rimuovere la cause di ineleggibilità, delle semplici dimissioni, ancorché seguite dalla cessazione effettiva delle funzioni).
Tuttavia è possibile supporre che più di qualcuno faccia affidamento su una prassi tanto radicata quanto criticabile, in forza della quale, nel caso il Consiglio regionale, organo deputato alla convalida degli eletti, ignori deliberatamente il testo della legge convalidando le elezioni di candidati ineleggibili.
Peraltro, molto saggiamente, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha proposto che: “un sindaco deve portare a termine il mandato ricevuto per rispettare il voto dei cittadini che lo hanno eletto, evitando di candidarsi per il Consiglio provinciale anche nel caso in cui prima si sia dimesso.
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