Fino ad 1 anno, non si va "dentro", ma si va "dentro casa". (3) I "domiciliari" come risposta al sovrapopolamento carcerario.

Fino ad 1 anno, non si va “dentro”, ma si va “dentro casa”. (3) I “domiciliari” come risposta al sovrapopolamento carcerario.

Dopo la L. 26/11/2010, n. 199, con il D.-L. 22/12/2011, n. 211, era stato disposto che “. la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio”, termine elevato a 18 mesi con il D.L. citato. Questo ultimo è stato convertito nella L. 17/2/2012, n. 9 il cui art. 3 conferma questo termine, mentre altre modifiche tendono ad un ampio utilizzo della misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle fasi di arresto o fermo (anche per la constatazione dell’incidenza del numero dei detenuti “in attesa di giudizio”. Non si tratta di una misura che porti alla scarcerazione di criminali, con relativa patente, bensì di una misura che sostituisce le modalità di detenzione (rimanendo questa tale).

Con la legge di conversione, si adottano, anche, misure, anche per il superamento degli O.P.G. (con traslazione degli oneri sanitari sul S.S.N.), dovendosi per altro constatare come la questione se sovrapopolamento carcerario non sia esente da problemi di risorse, in termini di c.d. edilizia carceraria. Sembrerebbe (ma la notizia non è stata verificata) che visiano anche edifici carcerari realizzati ed inutilizzati (con conseguente progressivo degrado della struttura), a causa delle limitazioni nella assunzioni tra la Polizia Penitenziaria che ne impediscono il normale funzionamento (poi, magari, nei parchi di Roma Capitale è possibile vedere Polizia Penitenziaria a cavallo, fare bella mostra di sé a pro dei turisti). Andrebbe ricordato come l’art. 43 D.L. 24/1/2012, n. 1 consideri l’innovativo (?) istituto del project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, al cui concessionario sarebbe riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, dove sembra difficile immaginare quali siano i ricavi dalla “gestione dell’infrastruttura e dei servizi connessi”, salvo che quest’onere non si abbia a carico del Ministero della giustizia, traslando spese d’investimento, in spese di gestione (incrementate di quanto serva per “comprendere” le prime ed i loro ammortamenti).

Per altro, l’estensione della “esecuzione penale esterna” (leggi arresti domiciliari) per la parte finale (o, residuale) della pena, potrà, in prospettiva, sollevare quale necessario approfondimento, su questioni che “richiamano” l’art. 8, 1, lett. c) d.P.R. 30/5/1989, n. 223 che, al momento, opera nella fase “iniziale (. in attesa di giudizio .), nel senso di porre la questione delle registrazioni anagrafiche di quanti saranno interessati, negli ultimi 18 mesi, alla “esecuzione penale esterna”, presso uno dei luoghi considerati dall’art. 284, 1 C.P.P. (propria abitazione, altro luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura o di assistenza, o, ove istituita, da una casa famiglia protetta).

Per altro, le disposizioni della L. 26/11/2010, n. 199, così modificata, sono ” tempo”, in quanto non dovrebbero andare oltre il 31/12/2013 (ma si può sempre confidare in una qualche “proroga”, magari tra le mille, come è ormai larga prassi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *