Referendum popolari sulla legge elettorale. L’inammissibilità si è giocata sul “revivisce o non revivisce”, ma, anche, sull’horror vacui.

Referendum popolari sulla legge elettorale. L’inammissibilità si è giocata sul “revivisce o non revivisce”, ma, anche, sull’horror vacui.

Sulle 2 proposte di referendum popolare convernenti la L. 21/12/2005, n. 270, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza n. 13 del 24/1/2012, per la quale era stato, subito diffuso specificoa comunicato, con riserva di deposito nei termini di legge, avuto il 24/1/2012, cosicché il giorno successivo ha trovato, anche, pubblicazione sulla G.U.
La sentenza considera, tra l’altro, aderendo a precedenti impostazioni, come, in sede di giudizio di ammissibilità dei referendum popolari non sia ammissibile un giudizio di legittimità costituzionale sulle norme (di legge) oggetto del referendum popolare.
Ma si è anche posta la questione se possa aversi un referendum popolare inetreamente abrogativo di una legge …. indispensabile per il funzionamento di organi costituzionalmente rilevanti (visi parla di “legislazione costituzionalmente necessaria”), e, a questo fine, sulla questione della riviscenza o meno delle norme abrogate dalle norma abroganda da parte del (o di uno dei 2) quesito referendario.
La Corte Costituzionale ha affermato, richiamando precedenti proprie pronunce, come la tesi della reviviscenza non possa applicarsi in via generale, attribuendo questa testi ad una visione “stratificata” del diritto positivo. Insomma, non vi potrebbe essere vuoto normativo, in queste materie.

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