D.L. sulle semplificazioni: ancora una volta si sta rimestando nel medesimo paiuolo

D.L. sulle semplificazioni: ancora una volta si sta rimestando nel medesimo paiuolo

Il C.d.M. del 27/1/2012 dovrebbe approvare un D.L. sulle “semplificazioni”.
Scorrendone una bozza si rileva come alcune disposizioni di una tale bozza presentino disposizioni variamente gà in vigore, alcune delle quali presenti nel D.L. 24/1/2012, n. 1, altre il D.L., variamente conertiti, precedenti. (es.: art. 63, 1 e 2 D.L. 24/1/2012, n. 1 ed art. 61 di tale bozza). 
Altre volte, si affrontano materie già altrettando affrontate, con la conseguenza che non è facile districarsi tra queste sovrapposizioni, tanto più che non vi è abrogazione delle norme precedenti, e, a certe condizioni, neppure incompatibilità o regolazione ex novo di una data materia, per cui, a rigore, dovrebbero essere ritenute tutte parimenti in vigore.
E’ un po’ come se alcuni “temi” siano di attualità, ed altrettanto le soluzioni, solo che si dimentica come alcune di queste ultime siano già state adottate.
Peraltro, non mancano anche novità che sfuggono a questa logica di “rimestrare il paiuolo”, anche se possano ispirarsi a concezioni abbastanza “astratte”, così come, in parte, non esenti da ideologismi o da “scoperte dell’acqua calda” (cioè formulando, o riformulando (con norma di rango primario)  quanto già èpresente nell’ordinamento come è il caso dell’art.5, 1 della bozza (in relazione all’art. 13, 2 dPR 30/5/1989, n. 223), oppure dell’art. 5, 3, primo periodo della bozza (in relazione all’art. 18, 2 stesso dPR 30/5/1989, n. 223).

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