Procedimenti amministrativi e comunicazione di atti, a mezzo raccomandata: compiuta la giacenza della raccomandata...

Procedimenti amministrativi e comunicazione di atti, a mezzo raccomandata: compiuta la giacenza della raccomandata…

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Bari, Sez. 1^ sent. n. 102 dell’11/1/2012 ha ritenuto che, con il decorso del termine di trenta giorni previsto per la giacenza delle raccomandate, a mezzo del rilascio del relativo avviso, l’atto amministrativo può ritenersi regolarmente comunicato al destinatario, in applicazione dell’art. 1335 c.c. in combinato disposto con l’art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982 (ai cui sensi le raccomandate, che non sia stato possibile distribuire e non siano state chieste in restituzione dai mittenti, devono esser depositate presso l’Ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza minimo di trenta giorni): la comunicazione dell’atto si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo due modalità alternative, ossia con il ritiro del piego oppure, per fictio juris, al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza, purché nella seconda ipotesi la prova dell&rsq uo;avvenuto recapito sia particolarmente rigorosa e corredata dall’attestazione del periodo di giacenza della raccomandata presso l’Ufficio postale (così, tra molte, TAR Lazio, Latina, sez. I, 1.4.2011, n. 305; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 16.6.2009 n. 1103; TAR Friuli-Venezia Giulia, 11.7.2008, n. 402).
La violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità, con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo, in quanto l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l’ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell’unione europea sia la norma interna attributiva del potere (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 10.1.2003, n. 35; Id., sez. IV, 21.2.2005, n. 579; Id., sez. VI, 20.5.2005, n. 2566; Id., sez. V, 19.5.2009, n. 3072). Da tanto consegue, sul piano processuale, l’onere per l’interessato di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza prev isto dalla legge processuale interna, pena la inoppugnabilità dello stesso (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 31.3.2011, n. 1983, alla cui ampia motivazione può rinviarsi).

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