Medico di medicina generale, libertà di scelta e residenza

Medico di medicina generale, libertà di scelta e residenza

Il dPR 28/7/2000, n. 270 prevede, tra l’altro (art. 26), un collegamento, per altro derogabile, a certe condizioni, tra la scelta del medico di medicina generale e l’abito territoriale di residenza dell’assistito (e familiari di questi. In tale contesto, con Consiglio di Stato, Sez. 3^ , sent. n. 128 del 16/1/2012 ha affermato come la libera scelta del medico di medicina generale nel rispetto del singolo numero massimo di assistiti, seppure debba collegarsi alla residenza ed essere compatibile con l’organizzazione sanitaria di riferimento nel territorio, può subire delle deroghe anche alle limitazioni di natura territoriale, infra o extra-comunale, che in ogni caso vanno motivate.
In tal senso, in particolare, è legittima la scelta del paziente di un medico operante in un Comune diverso da quello di residenza, ma appartenente all’ambito territoriale della medesima AUSL, qualora non si ravvisino specifiche esigenze organizzative nel restringimento del potere di scelta in ambiti infracircoscrizionali nel caso in cui le AUSL siano pluricomunali, specie laddove il rapporto convenzionale del professionista sia con quella stessa AUSL, ricomprensiva di più Comuni.
In circostanze siffatte, pertanto, la residenza costituisce solo un minimum territoriale. Analogo principio si ha quando operino più AUSL nello stesso ambito comunale, soprattutto nelle grandi città, e l’utente ha libertà di scelta nell’ambito dello stesso Comune. E, per inciso, sussiste la legittimazione del medico all’impugnazione dei provvedimenti adottati dalla competente AUSL recanti la reiezione dell’istanza dell’assistito volta all’autorizzazione alla scelta, motivata con lo storico rapporto di fiducia, del medico di medicina generale operante nel medesimo ambito territoriale.
In merito deve rilevarsi che ogni limitazione al diritto di libera scelta del medico, seppure appartiene al cittadino, si riverbera direttamente anche sulla possibilità, in astratto, dei medici di acquisire le preferenze nel più largo ambito possibile, con la conseguente lesione immediata anche della loro posizione soggettiva, avente la consistenza di un interesse legittimo.

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