DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - IL CASO – Autentica di firma per detrazione fiscali in caso di trasferimento di immobile

È possibile autenticare la firma nella scrittura privata oppure i richiedenti devono rivolgersi a un notaio?

Un signore ha donato metà della propria abitazione alla moglie, che è diventata l’unica proprietaria. Negli anni precedenti però sono state effettuate migliorie all’immobile di varia natura generando detrazioni fiscali a carico del marito. A seguito della donazione le detrazioni fiscali non utilizzate passerebbero al nuovo proprietario ma l’art. 16-bis del TUIR al comma 8 prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposte 1.6 e 1.8). In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. La domanda è: possiamo autenticare la firma su questo documento o i signori devono rivolgersi a un notaio?

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