Speranza di vita, ma non speranza di pensione. Quali (lontane) prospettive?

Speranza di vita, ma non speranza di pensione. Quali (lontane) prospettive?

Con il D.-L. 6/12/2011, n. 201, pomposamente auto-denomatosi “salva Italia” vi sono stati, come noto, interventi non di poco conto sul sistema
previdenziale (con tanto di lacime del Ministro), che ha avisto anche un rita e molla su quali trattamenti pensionistici potessero essere indicizzati.
Anzi, un giornalista, palrando delle modifiche dei livellid i soglia per le indicizzazioni all’inflazione delle pensioni, ha affermato che saranno indicizzate quelle fino ad una certa soglia, formulazione che presenta una distorsione concettuale non di scarso rilievo: prima, le pensioni erano tutte interessate ad una tale indicizzazione, mentre con tali previsioni non sono state introdotte indicizzazioni per alcuni trattamenti, la spostata la soglia di quelle a qui sia stata tolta, provvisoriamente (si dice, dato che negli ambienti “pubblici” nulla può essere più stabile che le misure provvisorie). Per altro, già con misure nmormative precedenti (a partire dall’art. 22.ter, 2 D.L. 1/7/2009, n. 78, convert. in L. 3/8/2009, n. 102) era stato introdotta la previsione dell’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione con riferimento agli incrementi della c,.d. “speranza di vita”.
Con D. M. del 6/12/2011, la cui data accidentelmente corrisponde a quella di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011, n. 201, è stato proceduto ad elevare, con effetto dal 1/1/2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di 3 mesi e i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianita’ contributiva sono stati incrementati di 0,3 unita’. Peccato che, dallo stesso 6/12/2011 fosse vigente la norma che, dal 1/1/2012 ha elevato (da 65) a 66 anni l’età per l’accesso, eliminando “finestre” (windows ?), ma anche gli istituti delle pensioni di anzianità (quella che considera(va) anche la somma tra eta’ ed anzinità contributiva).
Stante lo scarto di 1 anno, che i “nuovi” 66 anni (età minima per l’accesso alla pensione) siano già elevati a 66 anni e 3 mesi.
Ormai, l’istituto della pensione sembra porprio essere riconducibile pressoché unicamente alla classificazione delle strutture ricettive, nelle località a vocazione turistica, apparendo essere solo questa la modalità per “andare in pensione” (ovviamente, per quanti ancora possano disporre delle risorse a ciò necessarie).

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