Dirigente in custodia cautelare: come può sottoscrivere un atto?

Dirigente in custodia cautelare: come può sottoscrivere un atto?

Il T.A.R. per la regione Sicilia, sede di Catania, Sez. 1^, sent. n. 2883 del 2/12/2011 ha dichiarato illegittimo il provvedimento emesso quando il dirigente competente all’adozione si trovava in regime di custodia cautelare e, pertanto, nell’oggettiva impossibilità a sottoscrivere il provvedimento. Nel caso di specie, poi, come espressamente indicato in calce al provvedimento impugnato, lo stesso (quale documento informatico) assume “validità a tutti gli effetti (…) solo se sottoscritto digitalmente”, mentre il “documento, stampato in formato cartaceo, è valido solo se firmato e timbrato o autenticato in copia conforme all’originale digitale, secondo la vigente normativa in materia dal dirigente del dipartimento.
Tanto è sufficiente a ritenere il provvedimento privo di uno degli elementi essenziali e quindi nullo ai sensi dell’art. 21.septies L. 7/8/1990, n. 241, introdotto dalla L. 11/2/2055, n. 15, il quale stabilisce, tra l’altro: “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (cfr. sull’essenzialità della sottoscrizione del provvedimento amministrativo: Cons. Stato, sez. VI, 18.9.2009, n. 5622; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12.5.2011, n. 825; TAR Veneto, sez. II, 13.11.2009, n. 2883).
Andrebbe osservato, per altro, come, accanto al vizio che travolge l’atto, in una fattispecie di tal fatta, potrebbe aversi (pur non pertinendo alla giustizia amministrativa) anche qualche “risvolto” di ordine penale, ad esempio la fattispecie dell’art. 479 CP.

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