Consiglieri comunali e diritto d’accesso agli atti amministrativi del comune

Consiglieri comunali e diritto d’accesso agli atti amministrativi del comune

Sul diritto di accesso agli atti amministrativi del comune, attribuito ai consiglieri comunali dall’art. 43, 2 T.U.E.L., continuano ad aversi pronunce giurisprudenziali: Ad esempio, il Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 5896 dell’8/11/2011 ha ulteriormente affermato che il diritto di accesso attribuito ai consiglieri degli enti locali è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; tale diritto ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolari tà di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all’esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.
Per evitare che sia la stessa amministrazione a diventare arbitro dell’ambito del controllo sul proprio operato il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli enti locali non incontra alcuna limitazione in relazione:
I) alla eventuale natura riservata degli atti, in quanto il richiedente è vincolato al segreto d’ufficio presidiato dalla tutela penalistica ex art. 622 C.P. (ammesso che il consigliere comunale ne abbia conoscenza);
II) alla necessità di fornire la motivazione della richiesta;
III) alle necessità di indicare un interesse personale e concreto collegato al proprio mandato.
Il carattere incondizionato del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli enti locali si attenua in presenza di una norma regolamentare (comunale o provinciale), che disciplini le modalità di esercizio di tale diritto; in tal caso l’ente locale può invitare il richiedent e a specificare e dettagliare la propria istanza; può concordare particolari modalità di visione e consegna di copia degli atti (negando temporaneamente l’accesso se non viene utilizzata una certa modulistica prevista nella logica della funzionalità degli uffici); può differire l’accesso in ragione della mole della documentazione, del numero esorbitante delle istanze e del loro essere ravvicinate nel tempo.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego di accesso agli atti richiesto da un consigliere comunale, laddove il numero effettivo ed il contenuto delle richieste di accesso – sebbene sia vasto e complesso e nonostante il carattere anodino e inutilmente ripetitivo di alcune di esse (si vedano in particolare le istanze aventi ad oggetto prima i numeri di protocollo di certi documenti e poi i documenti medesimi) – non superi il limite della abnormità (nella sostanza, istanze di accesso, spesso a contenuto plurimo, formulate da giugno ad agosto) ed il consigliere istante, a suo tempo, conscio della entità dello sforzo richiesto all’esiguo apparato del piccolo comune (di circa 2.500 abitanti), si sia fatto parte diligente per fornire personalmente mezzi e mano d’opera utile per fotocopiare i documenti richiesti.
Sempre sul tema del diritto d’accesso agli atti dei comuni da parte dei consiglieri comunali, merita di essere citato anche il T.A.R. per la regione Campania, sede di Salerno, Sez. 2^, sent. n. 1840 del 16/11/2011 che riafferma la prevalente, e del tutto maggioritaria, giurisprudenza in proposito.

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