Consiglieri comunali, assenze e decadenza. Non bastano “impegni di lavoro urgenti”, se non comprovati, anche nell’urgenza

Consiglieri comunali, assenze e decadenza. Non bastano “impegni di lavoro urgenti”, se non comprovati, anche nell’urgenza

Il T.AR. per la regione Campania, sede di Salerno, Sez. 22^, sent. n. 1832 del 16/11/2011 ha ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale adottato in ragione delle molte assenze consecutive fatte registrare nelle sessioni del consesso consiliare, a seguito delle giustificazioni fornite dall’interessato, considerato che la mera indicazione data dal consigliere di “impegni di lavoro urgenti” lontano dal comune senza alcun supporto individuativo del tempo degli impegni medesimi in relazione alle date d’assenza nelle riunioni dell’assemblea si disvela del tutto mancante dell’essenza su cui l’organo decidente deve portare il suo esame.
E quanto osservato ancor più rileva se si considera che oltre alle assenze nell’ultimo periodo d’esercizio del munus le assenze medesime si estendono al triennio precedente, mentre non appare concludente e bastevole l’esibizione in giudizio di copie di contratti d’affitto di fondi rustici lontani dal comune perché non esibiti nel procedimento amministrativo che ha dato luogo al provvedimento impugnato e perché, invero, siffatti contratti sono anch’essi mera indicazione dei relativi rapporti e non delle precipue cause d’assenza d’esercizio del munus publicum.

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