Le risorse, di matrice ISTAT, per attività di rilevazione sono  soggette al contenimento dei trattamenti di salario accessorio

Le risorse, di matrice ISTAT, per attività di rilevazione sono  soggette al contenimento dei trattamenti di salario accessorio

Può, forse, non piacere, ma costituisce un “segnale” del quale tenere conto, dal momento che non sempre sembra esservi la percezione di certi mutamenti, seppure negativi.
L’art. 9, 2-bis D.L. 31/5/2010, n. 78 (convert. In L. 30/7/2010, n. 122) aveva limitato (per gli anni 2011-2013) l’ammontare complessivo delle risorse destinate al c.d. trattamento accessorio del personale dipendente da P.A. (inclusi i Dirigenti) ad un importo non superiore a quello del (erogato nel) 2010, oltretutto, aggiungendovi la previzione della riduzione, proporzionale, quando vi sia riduzione del personale.
Su tale questione, un comune ha, attraverso il Consiglio delle Autonomie, richeisto parere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la regione di pertinenza (Toscana), che ha emesso il parere n. 291/2011/PAR del 26/10/2011, argomentato su di un precedente
parere delle Sezioni Riunite n. 91 del 4/10/2011, conformandovisi.
Per inciso, tali pareri (comprendendovi sia quello delle Sezioni Riunite che quello della specifica Sezione regionale di controllo) possono trovare un’unica contestazione, se lo si debba o possa fare, cioè quella per cui, forse, neppure le fattispecie considerate quali escluse lo potrebbero essere.
Per altro, nel parere si richiamano, espressamente, come ridacenti nelle limitazioni dell’art. 9, 2-bis D.-L. 31/5/2010, n. 78 (convert. In L. 30/7/2010, n. 122) alcune “voci”, tra cui quelle relative agli incentivi per convenzioni, ai contributi dell’utenza per servizi non essenziali nonchè alle risorse assegnate dall’ISTAT per le attività di rilevazione, il ché determina effetti comprnesibili (anche se non “apprezzati”) in proposito, specie considerando le operazioni del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazionio, in particolare per i “rilevatori” che siano dipendenti dal comune e che svolgano tale funzione in applicazione dell’art. 14, 5 CCNL 1/4/1999, ipotesi nella quale si tratta, proprio, di trattamenti salariali accessori.

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