Coniugi, regime patrimoniale. La comunione importa solidalità

Coniugi, regime patrimoniale. La comunione importa solidalità

Il regime patrrimoniale dei coniugi, quale risultante per legge (e, per questo, denominato “legale”) della comunione dei beni, cioè quando sussistente per non avere i coniugi esercitata la propria autonomia privata con la scelta dell’alternativo regime patrimoniale della separazione dei beni, costituisce, a differenza dell’istituto della comunione ordinaria dei beni, un regime solidaristico tra i coniugi, di modo che quando (es.) si sia in presenza di immobili non comodamente divisibili, l’attribuzione dell’intero immobile in conproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è informato l’art. 720 CC, tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali – a stregua della disciplina prevista dagli artt. 159 CC e ss. – non sono titolari di un diritto di quota di cui possano liberamenmte e pianamente disporre – come avviene nella comunione ordinaria – ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell’altro.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. VI^ civ., con sent. n. 22082 del 25/10/2011.

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