CITTADINANZA - Acquisto della cittadinanza da parte dello straniero neo diciottenne nato e cresciuto in Italia: la procedura e gli adempimenti dell’ufficio di stato civile

La procedura in pratica

Approfondimento di W. Damiani

Per il cittadino straniero che sia nato in Italia e vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, la legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede la possibilità di un acquisto della cittadinanza italiana attraverso una particolare procedura, più favorevole rispetto alla concessione della cittadinanza per decreto presidenziale.

La comunicazione agli interessati – L’articolo 33 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che l’ufficiale di stato civile, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età degli interessati, deve tempestivamente comunicare loro la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno di età. In mancanza della predetta comunicazione gli interessati potranno esercitare il diritto di voler acquistare la cittadinanza italiana anche oltre il compimento del 19° anno d’età.

Il versamento del contributo al Ministero dell’interno – Prima di rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza dinanzi all’ufficiale dello stato civile l’interessato deve eseguire il versamento del contributo di euro 250,00 previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 91/1992.

La dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile – Per l’acquisto della cittadinanza italiana è richiesta una dichiarazione con la quale l’interessato esprime la volontà di divenire cittadino italiano, dichiarazione che deve resa dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza entro il 19° anno di età.
Prima del ricevimento della dichiarazione, l’ufficiale di stato civile deve acquisire: – copia dell’atto di nascita; – la documentazione da cui risulti la residenza storica.

L’iscrizione della dichiarazione nei registri degli atti di cittadinanza – L’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana dall’interessato e la iscrive nei registri degli atti di cittadinanza utilizzando la formula 80 del formulario ministeriale approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Trasmissione della dichiarazione al Sindaco per l’accertamento – Una volta registrata la dichiarazione si apre la fase istruttoria e l’ufficiale dello stato civile trasmette al Sindaco la documentazione acquisita per l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Contestualmente l’ufficiale dello stato civile deve apporre l’annotazione sull’atto di nascita del dichiarante utilizzando la formula 140-bis.

L’esito dell’accertamento e la relativa trascrizione – Il Sindaco, verificata la sussistenza delle condizioni per l’acquisto della cittadinanza, emette entro 120 giorni l’esito dell’accertamento. L’ufficiale dello stato civile trascrive l’esito dell’accertamento nei registri di cittadinanza e ne fa annotazione a margine dell’atto di nascita utilizzando la formula 140-quinquies. L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione. Attenzione: in caso di esito negativo dell’accertamento occorre apporre l’annotazione anche a margine dell’atto in cui è iscritta la dichiarazione resa dall’interessato.

Le comunicazioni – Da ultimo occorre comunicare l’acquisto della cittadinanza italiana all’interessato, all’ufficio anagrafe, all’ufficio elettorale, alla prefettura, all’autorità di pubblica sicurezza e al casellario giudiziale.

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