Segni di riconoscimento dell'elettore nelle consultazioni per l'elezione degli organi degli EE. LL.

Segni di riconoscimento dell’elettore nelle consultazioni per l’elezione degli organi degli EE. LL.

Tra l’altro, a proposito dell’auto-identificazione, o, se si vuole, di segni di riconoscimento, appare importante la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 4856/2011, relativa alle modalità di voto, nella specie per le elezioni del consiglio comunale, rispetto a cui è stato considerato come, con riferimento alle modalità di espressione del voto, deve ritenersi che il trattino tra il nome e il cognome del candidato è vicenda che non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l’attenzione e non certo in un segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso, mentre deve ritenersi che l’indicazione al di fuori dello spazio del nome del candidato è fatto che va contro un preciso ordine ben determinato, per cui l’inserimento del nominativo al di fuori degli appositi spazi è sicuramente un fatto anomalo, che può essere interpretato come un segno di riconoscimento.

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