Concorsi e auto-identificazione del candidato. Quando viene violata la regola dell'anonimato?

Concorsi e auto-identificazione del candidato. Quando viene violata la regola dell’anonimato?

Non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri; altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che siano tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore. Si ritiene, invece, che costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzitutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, ecc.) e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto (T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 5^, sent. n. 2451 del 4/5/2011, n. 2451).
Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Liguria, Sez. 1^, sent. 1369 del 26/8/2011, che ha anche precisato come le modalità di scrittura degli elaborati non paiono costituire segno univoco di riconoscimento atteso che non assumono carattere di anomalia ed estraneità alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione dello scritto (C.G.A.R.S. sent. n. 144 del 27/5/1997).

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